Motivazione apparente della CTR e nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 6130 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Integra tale vizio la sentenza della CTR che richiami per relationem la pronuncia di primo grado senza trascriverne, nemmeno riassuntivamente, le motivazioni, affermi apoditticamente l’insussistenza dell’accordo simulatorio trilatero e non spieghi le conseguenze, sul giudizio tributario, dell’avvenuto versamento dell’IVA da parte delle società terze. Il proscioglimento in sede penale del legale rappresentante non vincola il giudice tributario, né l’assoluzione può essere richiamata senza chiarirne la portata.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società contribuente un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2007, contestando l’indebita detrazione dell’IVA afferente a operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società e dei soci; la CTR dell’Emilia Romagna respingeva l’appello dell’Ufficio, rilevando che l’accordo simulatorio trilatero non risultava dimostrato, che il legale rappresentante era stato prosciolto in sede penale e che le società terze avevano rilasciato le dichiarazioni richieste e versato regolarmente l’IVA.
Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la società contribuente e i soci restavano intimati. La questione centrale investe la nullità della sentenza per motivazione asseritamente solo apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo, che denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorrente lamentava che la CTR avesse reso motivazione apparente, senza esaminare i molteplici elementi indiziari addotti dall’Ufficio a sostegno della contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la motivazione è solo apparente quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni oggettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture: così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016, confermata da Cass. n. 13977 del 23/05/2019.
Nel caso concreto la motivazione impugnata è apparente per quattro ragioni concorrenti. Anzitutto richiama per relationem la sentenza di primo grado, ma non ne trascrive, nemmeno riassuntivamente, le motivazioni. In secondo luogo afferma che il legale rappresentante della società sarebbe stato assolto in sede penale, senza chiarire le conseguenze di tale assoluzione nel giudizio tributario. In terzo luogo deduce che le società terze avrebbero rilasciato regolare attestazione di avvenuto pagamento dell’IVA, senza spiegare le conseguenze di tale fatto sull’oggetto del giudizio. Infine afferma apoditticamente, senza spiegarne le ragioni, che l’accordo simulatorio trilatero non risulterebbe dimostrato.
Dalla laconica motivazione del giudice di appello non è pertanto dato individuare le ragioni di fatto e di diritto del rigetto dell’appello, con conseguente nullità della motivazione. Gli altri due motivi, che investono la violazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché la portata dell’art. 654 cod. proc. pen. e dell’art. 20 del d.lgs. n. 74/2000 in tema di proscioglimento penale, restano assorbiti.
Nota della Redazione
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