Patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario: impugnazione del diniego ex art. 170 T.U.S.G. (Cass. civ. Sez. 2 n. 8512 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di rigetto o di declaratoria di inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario non è impugnabile con il rimedio di cui all’art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, stante la sua stretta inerenza al processo penale e l’assenza di un espresso richiamo normativo. L’unico mezzo di gravame esperibile avverso tale provvedimento è l’opposizione ex art. 170 T.U.S.G., da proporsi dinanzi al giudice civile, quale rimedio di carattere generale per contestare i provvedimenti ivi previsti. In tale procedimento di opposizione, controparte è anche il Ministero della Giustizia, su cui grava la spesa conseguente all’eventuale ammissione al beneficio.
Il Fatto
La ricorrente presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un giudizio pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma. La Commissione rigettava l’istanza in quanto la dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta non conteneva la specifica determinazione del reddito complessivo, come richiesto dall’art. 79, comma 1, d.P.R. n. 115/2002.
La ricorrente impugnava il provvedimento di diniego dinanzi al Presidente della Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado, che rigettava il gravame sostenendo che, in assenza di una specifica disciplina, non fosse previsto alcun mezzo di impugnazione. La decisione veniva quindi impugnata per cassazione dalla contribuente, con la resistenza dei Ministeri, che proponevano altresì ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, pur rilevando l’errore della ricorrente nell’indicazione del mezzo di gravame, ha cassato la sentenza impugnata sulla base dei principi espressi dalle Sezioni Unite n. 20929 del 23/07/2025, chiamate a dirimere la questione della lacuna normativa in tema di ammissione al beneficio nel processo tributario. Le Sezioni Unite hanno precisato che il rimedio di cui all’art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, per la sua stretta inerenza al processo penale, non può essere esteso al processo tributario, difettando un espresso richiamo normativo.
La specialità della disciplina del processo tributario si sostanzia, in particolare, nella peculiare composizione della Commissione deputata a decidere sulle istanze e nell’attribuzione in via esclusiva alla stessa del potere di provvedere sull’istanza di ammissione, ai sensi dell’art. 139, comma 1, d.P.R. n. 115/2002.
Tuttavia, l’assenza di una previsione normativa non può tradursi nell’esclusione della possibilità per la parte di impugnare il provvedimento di diniego, essendo l’istituto del patrocinio a spese dello Stato strumento per l’attuazione effettiva del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. Il rimedio individuato dalle Sezioni Unite è l’opposizione ex art. 170 T.U.S.G. dinanzi al giudice civile, richiamato in materia dall’art. 84 del medesimo testo unico, quale rimedio di carattere generale per contestare i provvedimenti ivi previsti.
La Corte ha pertanto dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, cassando la sentenza impugnata. Ha inoltre affermato che, nel procedimento di opposizione, controparte è anche il Ministero della Giustizia, e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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