Revocazione della sentenza di legittimità esclusa per errore di giudizio (Cass. civ. Sez. I n. 6131 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’art. 391-bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che ricorre ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare. Non è invece configurabile errore revocatorio quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, restando esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che censuri il giudizio espresso dalla sentenza di legittimità sulla violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario del principio di specificità sancito dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

Il Fatto

La stazione appaltante aveva proposto appello avverso un lodo arbitrale che, accertata la risoluzione del contratto di appalto, aveva accolto solo in parte le sue pretese economiche. La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione. Avverso tale sentenza la stazione appaltante aveva proposto ricorso per cassazione, rigettato dalla Corte con ordinanza n. 24405/2022.

Contro quella ordinanza la stazione appaltante ha proposto ricorso per revocazione, deducendo con unico motivo che la Corte aveva dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso originario per difetto di specificità e autosufficienza, senza avvedersi che gli elementi carenti erano contenuti nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di appello, depositato in atti. L’impresa controricorrente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica sottoposta alla Corte riguarda i limiti del rimedio revocatorio avverso le sentenze di legittimità. Il ricorrente assume un errore di fatto rilevabile ictu oculi, consistito nell’aver omesso di considerare un atto del giudizio di appello che avrebbe colmato il difetto di autosufficienza del motivo di ricorso.

La Corte richiama l’orientamento nomofilattico consolidato, secondo cui la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione delle risultanze processuali. Restano quindi estranei all’area degli errori revocatori gli errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione, non essendo suscettibili di revocazione le pronunce per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti che la Corte abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza.

Con specifico riferimento alla declaratoria di violazione del principio di autosufficienza, la Corte ribadisce che è impossibile configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità su uno dei motivi di ricorso. È del pari inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro la parvenza dell’allegazione di un errore di fatto, censuri l’interpretazione che il provvedimento impugnato abbia dato del principio di autosufficienza, corollario di quello di specificità.

Nel caso concreto, il motivo di revocazione ha ad oggetto la valutazione degli atti del giudizio e pertanto è inammissibile. La Corte osserva inoltre che il provvedimento impugnato non ha affermato che l’atto di citazione non fosse stato allegato, essendosi limitato a constatare che il motivo difettava di specificità; e che tale difetto, riferito al ricorso, non può essere ovviato mediante l’esame di atti diversi del giudizio, dovendo il ricorso essere comunque ammissibile.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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