Motivazione solo apparente della CTR e rinvio al giudice tributario (Cass. civ. Sez. V n. 17598 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al solo minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. È pertanto nulla la sentenza la cui motivazione, pur graficamente esistente, sia solo apparente, perché fondata su affermazioni apodittiche o congetturali, ovvero su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Nella specie la Commissione tributaria regionale, senza spiegare l’iter logico-giuridico seguito, ha confermato la decisione di prime cure adottando come metro di riferimento il PVC e l’avviso di accertamento, e non i motivi di gravame.
Il Fatto
La società ricorrente, in liquidazione, ha presentato la dichiarazione modello Unico SC/2011 e IVA per l’anno 2010 il 27.06.2012, oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322/1998. Nella dichiarazione per il 2011 ha poi riportato diversi crediti, tra cui quello IVA di Euro 51.212,00. Sottoposta a verifica fiscale, conclusa con PVC del 29.04.2015, la società ha ricevuto un avviso di accertamento con rilievi su sei fatture ritenute oggettivamente inesistenti.
La società ha impugnato l’avviso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Verbania. Il ricorso è stato respinto e l’appello della contribuente è stato confermato dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte con sentenza n. 1511/07/2018, depositata il 26 settembre 2018. Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione degli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ., lamentando che la decisione fosse fondata su congetture e supposizioni e non tenesse conto dei motivi di gravame.
La Corte ha premesso il quadro ricostruttivo delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. va interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Il Collegio ha richiamato anche il principio per cui la motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Il vizio ricorre, ancora, quando gli elementi del convincimento siano indicati senza approfondita disamina logica e giuridica, o quando le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare il ragionamento (sul punto richiamate Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016, Cass. n. 1986 del 2025 e Cass. n. 7090 del 2022).
Nel caso esaminato, la CTR ha rigettato le eccezioni dell’appellante sulla base di mere congetture — quali “risulta impossibile”, “difficile credere”, “si può ipotizzare”, “non è credibile” — senza dare minima spiegazione dell’iter logico-giuridico seguito. La motivazione, inoltre, è stata redatta avendo come metro di riferimento il PVC e l’avviso di accertamento, non già la decisione di prime cure e i motivi di gravame, con affermazioni apodittiche come “eccezione respinta”.
La Corte ha quindi ritenuto la motivazione, sebbene graficamente esistente, meramente apparente e ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri due. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per il nuovo esame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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