Operazioni inesistenti e prova: legittimo l’accertamento per il socio (Cass. civ. Sez. V n. 17604 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può fondare l’accertamento su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, purché il giudice di merito ne compia una valutazione complessiva e dia conto del perché gli elementi offerti dal contribuente siano inidonei a dimostrare l’effettività della prestazione. La doglianza che si limiti a denunciare la mancata valutazione degli elementi addotti dalla parte, e non l’omesso esame di un fatto storico decisivo, resta fuori dal perimetro dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., poiché non è censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione. È quindi inammissibile il motivo che lamenti l’omesso esame di una sentenza non resa tra le stesse parti e della quale non sia dedotto il passaggio in giudicato. Infine, l’onere di allegazione dell’atto richiamato, ex art. 7 della legge n. 212 del 2000, non opera quando nell’avviso di accertamento sia riportato il contenuto essenziale dell’atto stesso, restando integro il diritto di difesa del contribuente.

Il Fatto

Una società di confezione su misura di vestiario riceveva una fattura da una società britannica per consulenze, con imponibile di 120.000,00 euro. A seguito di segnalazione della Direzione Regionale, l’Agenzia delle entrate chiedeva chiarimenti sull’effettività della prestazione. Ritenuta la documentazione inidonea, l’Ufficio emetteva avviso di accertamento e recuperava a tassazione la fattura, qualificando l’operazione come oggettivamente inesistente. Sulla base dell’art. 5 t.u.i.r. notificava poi due avvisi ai soci, imputando loro, in proporzione alle quote, il maggior reddito accertato ai fini IRPEF.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riuniti, escludendo la gravità degli indizi. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado riformava la decisione, ritenendo gli elementi dell’Ufficio sufficienti a integrare presunzioni semplici. I contribuenti ricorrevano per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso affrontando separatamente i tre profili. Sul primo motivo, i ricorrenti deducono travisamento della prova e omessa comparazione tra gli elementi offerti e quelli dell’Ufficio. La Suprema Corte riperimetra la doglianza al suo contenuto sostanziale e osserva che la sentenza impugnata ha indicato espressamente la documentazione prodotta — contabilità, contratto, fattura, bonifici, disegni dei tessuti — e l’ha confrontata con gli indizi dell’Ufficio.

Il giudice di merito ha evidenziato la genericità delle causali, il contenuto sommario del contratto e l’anomalia delle modalità di consegna, senza bolla né reportistica. Non è configurabile, dunque, la mancata valutazione lamentata: la doglianza si risolve in una critica alla sufficienza della motivazione.

Quanto al secondo profilo, la Corte ricostruisce con ampiezza l’ambito dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., richiamando Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e Sezioni Unite n. 37406 del 2022: è censurabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, la motivazione perplessa. Fuori da queste ipotesi rileva solo l’omesso esame di un fatto storico controverso e decisivo, non un punto o profilo giuridico. La sentenza invocata non è resa tra le stesse parti e non se ne deduce il passaggio in giudicato: non è fatto decisivo.

Il secondo motivo, sull’applicabilità delle norme italiane a una società di diritto britannico, è respinto perché la valutazione della struttura societaria si fonda su molteplici elementi, tra cui bilancio, assenza di immobilizzazioni e coincidenza della sede con quella di altri soggetti coinvolti in frodi. Anche ammesso che il bilancio sia conforme al diritto anglosassone, restano gli altri indizi.

Sul terzo motivo, relativo all’art. 7 della legge n. 212 del 2000, la Corte ricorda che l’onere di allegazione riguarda gli atti di cui il contribuente non abbia già integrale conoscenza e mira a garantirne la difesa. La segnalazione, pur non allegata, era riprodotta nel suo contenuto essenziale nell’avviso. La decisione di appello è confermata. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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