Motivazione apparente della CTR e rinvio al giudice tributario di secondo grado (Cass. civ. Sez. V n. 26065 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione meramente apparente, e pertanto nulla, la sentenza della commissione tributaria regionale che, in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.P.R. n. 546/1992 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ometta di indicare gli elementi di fatto ritenuti decisivi e le ragioni poste a fondamento del dispositivo, arrestandosi ad affermazioni apodittiche sganciate dal compendio istruttorio. Il vizio ricorre anche quando il giudice d’appello motivi per relationem alla sentenza di primo grado, aderendovi senza esaminare e valutare l’infondatezza dei motivi di gravame, così da rendere impossibile l’individuazione del thema decidendum e ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento. La sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze graficamente prive di motivazione, ma anche quelle con motivazione perplessa, obiettivamente incomprensibile o segnata da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate impugna con ricorso per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo che, rigettando l’appello erariale, ha confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente, un consorzio di servizi in liquidazione. Oggetto della controversia è l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato costi non riconosciuti e detrazioni IVA indebite per l’anno di imposta 2012, in relazione a operazioni oggettivamente inesistenti, realizzate mediante interposizione fittizia di rapporti di lavoro subordinato riferibili a una società terza.
Il contribuente è rimasto intimato. Il ricorso erariale giunge in Cassazione dopo il doppio esito di merito sfavorevole all’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la CTR reso una sentenza con motivazione apparente. La Corte ritiene il motivo fondato.
Il Collegio richiama anzitutto il ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017): il vizio di motivazione meramente apparente ricorre quando il giudice, violando l’obbligo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., nonché l’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e l’omologo art. 36, comma 2, n. 4, del d.P.R. n. 546/1992, omette di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto, di illustrare le ragioni e l’iter logico seguito e di chiarire su quali prove abbia fondato il convincimento, impedendo di verificare se abbia giudicato iuxta alligata et probata. L’obbligo di specificare le ragioni del convincimento, elemento essenziale di ogni decisione giurisdizionale, risale a Sezioni Unite n. 1093 del 1947, ove si affermò che le decisioni giurisdizionali senza motivazione sono da considerarsi come non esistenti.
La sanzione di nullità non colpisce solo le sentenze graficamente prive di motivazione, ma anche quelle con motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014) e quelle con motivazione meramente apparente, equiparabile alla forma più grave di vizio, perché dietro la parvenza di giustificazione non consente di comprendere le basi della genesi della decisione (Cass. n. 4448 del 2014; v. anche Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016; Cass. n. 22949 del 2018; Cass. n. 19215 del 2022).
In tema di processo tributario, è nulla la sentenza della commissione tributaria regionale che si limiti a motivare per relationem alla decisione impugnata mediante mera adesione, senza illustrare le critiche dell’appellante e le ragioni della loro reiezione, restando impossibile individuare il thema decidendum (Cass. n. 15884 del 2017).
Nel caso concreto, a fronte dei plurimi e argomentati motivi di appello, i giudici regionali si sono limitati ad affermare che «a un esame non preconcetto della vicenda, emerge un sistema giuridico ed economico che non sembra evidenziare alcun aspetto né di illegittimità né di elusività»: affermazione apodittica e tronca, che non indica gli elementi di fatto decisivi e non si aggancia al compendio istruttorio. Il ricorso è dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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