Notifica alle persone giuridiche tra domicilio fiscale e rappresentante legale (Cass. civ. Sez. V n. 26064 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di notificazione degli atti tributari presso il domicilio fiscale della società, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973, non esclude la possibilità, prevista dall’art. 145, comma 1, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta, purché nell’atto siano indicati la qualità, la residenza, il domicilio o la dimora abituale del rappresentante. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che sovrapponga, sulla medesima questione, la violazione di norme di diritto e il vizio di motivazione, prospettando profili incompatibili. Parimenti inammissibile è la censura che denunci un vizio della relata di notifica senza trascriverla integralmente nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza.
Il Fatto
Una società contribuente impugna una cartella di pagamento per Ires, Iva e altro, relativa all’anno di imposta 2007. Il ricorso originario viene dichiarato inammissibile per tardività in primo grado, e la pronuncia è confermata dalla Commissione Tributaria Regionale.
La società ricorre in cassazione con sei motivi. Resiste con controricorso l’agente della riscossione; resta intimata l’Agenzia delle entrate. Il nodo centrale è la validità della notifica dell’atto impositivo, eseguita presso il domicilio dell’amministratore anziché presso la sede o il domicilio elettivo della società.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 137, 141 e 145 cod. civ., sostenendo che la notifica presso l’amministratore sarebbe invalida. Il motivo è infondato. La Corte ricorda che l’obbligo di notificazione presso il domicilio fiscale non esclude la facoltà di notificare alle persone giuridiche, in via alternativa, direttamente alla persona fisica che le rappresenta, a condizione che siano indicati qualità e residenza, domicilio o dimora abituale. Richiama sul punto Cass. Sez. 5 n. 25137 del 2020 e Cass. Sez. 5 n. 5246 del 2025.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per duplice ragione. Anzitutto perché sovrappone mezzi d’impugnazione eterogenei, prospettando la medesima questione sotto i profili dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., incompatibili tra loro: la violazione di legge presuppone accertati gli elementi di fatto, mentre il vizio di motivazione mira a rimetterli in discussione.
In secondo luogo, dell’eccezione non vi è menzione nella sentenza d’appello. Il ricorrente avrebbe dovuto non solo allegarne l’avvenuta deduzione in sede di merito, ma anche indicare lo specifico atto in cui ciò era avvenuto, in ossequio al principio di autosufficienza, risultando altrimenti preclusa la prospettazione di questioni nuove in sede di legittimità.
Un ulteriore profilo di inammissibilità riguarda l’omessa trascrizione degli atti del procedimento notificatorio. La Corte ribadisce che, ove si denunci il vizio di una relata di notifica, è necessaria la sua integrale trascrizione nel ricorso: solo così il giudice può valutare la rilevanza del vizio senza accedere a fonti esterne. Sul punto richiama numerosi precedenti, tra cui Cass. Sez. 5 n. 14784 del 2015 e Cass. Sez. 5 n. 5185 del 2017.
I motivi terzo, quarto, quinto e sesto, avendo ad oggetto il merito delle contestazioni sollevate con il ricorso originario, sono dichiarati infondati in conseguenza del rigetto dei motivi superiori con cui si era contestato il rilievo di inammissibilità di quel ricorso. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della società alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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