Inammissibile la prededuzione dei crediti maturati nell’amministrazione giudiziaria trasferiti in amministrazione straordinaria (Cass. civ. Sez. I n. 17877 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il fenomeno della consecuzione delle procedure concorsuali non è configurabile, per diversità di presupposti, destinatari e finalità, tra il procedimento di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 159/2011 e la successiva amministrazione straordinaria. La prededuzione non attribuisce una causa di prelazione ma una precedenza processuale, strumentale agli scopi della procedura in cui il credito ha avuto origine, e non può essere traslata in una procedura diversa in assenza di consecuzione. Nell’amministrazione straordinaria, a norma degli artt. 50 del d.lgs. n. 270/1999 e 1-bis del d.l. n. 134/2008, i crediti del contraente in bonis per le prestazioni rese dopo l’apertura sono prededucibili anche in caso di mancato subentro del commissario, ma la mera emissione di una fattura successiva non determina l’insorgenza del credito, che consegue solo all’esecuzione della prestazione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di una cooperativa per il corrispettivo di forniture eseguite durante il periodo in cui la debitrice era assoggettata alla misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria, invocando la prededuzione. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in via chirografaria, escludendo che ricorresse alcuna ipotesi di prededuzione.
L’opposizione allo stato passivo è stata rigettata dal Tribunale di Catania con il decreto impugnato. Il tribunale ha escluso la consecuzione tra le due procedure, ha subordinato la prededuzione dei crediti da rapporti preesistenti all’espressa dichiarazione di subentro del commissario e ha ritenuto che la prededuzione dell’art. 54 del d.lgs. n. 159/2011 operi solo nel procedimento di prevenzione. Contro il decreto la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; la procedura è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i cinque motivi e li ritiene in parte infondati e per il resto inammissibili, correggendo in parte la motivazione del tribunale. Il punto di partenza è il principio già affermato con la Cass. n. 34266 del 2024: la consecuzione non è configurabile tra amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità, diversità che giustifica anche sul piano costituzionale il differente trattamento normativo.
La Corte richiama la nozione di prededuzione elaborata dalle Sezioni Unite n. 42093 del 2021 e da Cass. n. 15724/2019: essa non è una causa di prelazione ma una precedenza processuale, che assiste il credito di massa finché esiste la procedura in cui ha avuto origine e viene meno con la sua cessazione. Perché sopravviva in una procedura diversa occorre un collegamento tra le due, che disciplinino un fenomeno giuridico unitario per identità di soggetti e requisito oggettivo, regolando una coincidente situazione di dissesto.
Tale presupposto difetta nel passaggio dalla amministrazione giudiziaria all’amministrazione straordinaria. L’amministrazione giudiziaria è una misura di prevenzione volta alla prosecuzione dell’attività d’impresa fuori dal contesto dell’illegalità, non è una procedura concorsuale e difetta in radice del rapporto di continuità causale e di unità concettuale che consente la consecutio. La presenza di istituti mutuati dalla legge fallimentare non è sufficiente a ricondurla nella categoria delle procedure concorsuali. L’eventuale insolvenza sopraggiunta è solo un’eventualità, non il presupposto della misura.
La prededuzione dei crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione trova esclusiva applicazione nella stessa procedura in cui il credito ha avuto origine. Il d.lgs. n. 270/1999 non contiene alcun rinvio all’art. 111, comma 2, l.fall., ma solo al primo comma, per premiare i crediti collegati alla gestione delle grandi imprese in crisi.
Quanto al resto, la Corte corregge il tribunale: nell’amministrazione straordinaria il contratto ineseguito prosegue ope legis e i crediti del contraente per le prestazioni rese dopo l’apertura sono prededucibili non solo in caso di subentro del commissario, ma anche in caso di mancato subentro (cfr. Cass. n. 5585 del 2025, Cass. n. 23899 del 2023, Cass. n. 16650 del 2022). Nel caso concreto, tuttavia, il contratto ha avuto ad oggetto forniture eseguite nel periodo dell’amministrazione giudiziaria e non oltre, mentre la mera emissione di una fattura dopo l’apertura dell’amministrazione straordinaria non determina l’insorgenza del credito, che consegue solo all’esecuzione della prestazione. Il ricorso è rigettato; nulla per le spese, con obbligo di ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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