Tremonti ambientale, riapprovazione del bilancio e tutela del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 16624 del 21.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazione c.d. Tremonti ambientale, il beneficio di cui all’art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000 spetta per gli investimenti realizzati nella vigenza della disposizione, purché correttamente rappresentati in bilancio; la successiva riapprovazione del bilancio e la presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 valgono a correggere gli errori dichiarativi commessi dal contribuente a proprio danno. Il contribuente, indipendentemente dal rispetto del termine per la dichiarazione integrativa, può in ogni caso opporsi in sede contenziosa alla maggior pretesa dell’Amministrazione finanziaria fondata su mere incongruenze cartolari. L’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 legittima, invece, il recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato.

Il Fatto

La società contribuente, nel corso del 2010, realizzava un impianto fotovoltaico sul tetto di un proprio opificio, sostenendo costi riconducibili agli investimenti ambientali disciplinati dall’art. 6, comma 13 e seguenti, della legge n. 388 del 2000. Ritenendo inizialmente di non poterne fruire, determinava il reddito del 2010 in un utile e versava la relativa Ires.

Solo nel 2015 la società riapprovava il bilancio chiuso al 31/12/2010, inviava al MISE la comunicazione e la perizia asseverata e presentava un Modello Unico 2014 integrativo, utilizzando in compensazione il credito emergente. Nel 2018 riceveva una cartella di pagamento per maggiore Ires relativa al 2014. La C.T.P. di Torino prima e la C.T.R. del Piemonte poi rigettavano le sue difese, ritenendo non applicabile l’agevolazione per mancanza della perizia entro il termine di abrogazione. La società ricorre in cassazione con tre motivi; l’Agenzia resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui la contribuente censurava il ricorso all’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, è infondato. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. Sez. T n. 20643 del 20/07/2021) secondo cui, quando l’Amministrazione accerta su base meramente cartolare l’utilizzo indebito di un credito d’imposta, è legittimata alla pretesa recuperatoria mediante notifica della cartella di pagamento. Nel caso di specie l’accertamento era appunto cartolare e il recupero è stato correttamente esercitato.

Il secondo motivo è invece fondato. L’art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000 escludeva dalla base imponibile la quota di reddito destinata a investimenti ambientali. La Corte sottolinea che è necessario che l’investimento sia stato realizzato nella vigenza della disposizione agevolativa e che sia stato correttamente rappresentato in bilancio (Cass. Sez. T n. 11868 del 02/05/2024). La disciplina non subordina l’agevolazione alla presentazione di una perizia asseverata entro il termine di abrogazione, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata.

Anche il terzo motivo è fondato. In caso di errori od omissioni nella dichiarazione in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa va presentata non oltre il termine della dichiarazione del periodo d’imposta successivo; ma il contribuente, indipendentemente dal rispetto di quel termine, può sempre opporsi in sede contenziosa alla maggior pretesa tributaria e chiederne il rimborso entro il termine di quarantotto mesi dal versamento (Cass. Sez. T n. 15211 del 30/05/2023). La Corte enuncia così la regola per cui, quando l’Amministrazione pretenda somme indebite a causa di errori dichiarativi commessi dal contribuente a proprio danno, questi ha sempre il diritto di far valere la giusta imposizione.

Il ricorso è pertanto accolto quanto al secondo e al terzo motivo, rigettato il primo; la sentenza è cassata con rinvio, in diversa composizione, alla C.T.R. del Piemonte, che regolerà anche le spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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