Motivazione apparente e deducibilità Irap su costi del personale (Cass. civ. Sez. V n. 7736 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice tributario di appello che, in tema di deducibilità dell’Irap dall’Ires ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e dell’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 446 del 1997, affermi di condividere la decisione di primo grado senza illustrarne il contenuto, non esamini l’argomento centrale della contribuente e fondi la propria decisione su un’assunto apodittico, è affetta da motivazione apparente. La nullità consegue alla violazione dell’art. 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma secondo, cod. proc. civ. e dell’art. 111 della Costituzione. Il vizio ricorre quando il giudice non spiega perché ritenga di dover fare riferimento alla dichiarazione dei redditi anziché al conto economico, pur essendo questo il nucleo della questione proposta.
Il Fatto
Una società presenta istanza di rimborso della maggiore Ires versata per gli anni dal 2009 al 2011, per non avere dedotto l’Irap relativa agli anni precedenti. L’Amministrazione finanziaria riconosce solo un rimborso parziale, reputando deducibili le spese per il personale dipendente ma escludendo quanto trattenuto e versato a titolo previdenziale e assicurativo.
La società, incorporante della contribuente originaria, impugna i provvedimenti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglie i ricorsi solo quanto alla decorrenza degli interessi. L’appello è rigettato dalla Commissione tributaria regionale, che riunisce i ricorsi. La società propone allora ricorso per cassazione con due motivi; l’Amministrazione resiste con controricorso e deposita memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per connessione. Con il primo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società contesta la violazione dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 e dell’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 446 del 1997: la quota imponibile delle spese per il personale, cui è riferibile l’Irap deducibile, sarebbe costituita da tutte le spese esposte nel conto economico, non dal minor importo indicato nel modello 770. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente.
L’Amministrazione replica che le somme versate per i trattamenti assistenziali, previdenziali e assicurativi dei lavoratori non sarebbero qualificabili come spese sostenute dalla società, trattandosi di importi versati per o dai lavoratori mediante il meccanismo della ritenuta alla fonte; il calcolo del rimborso sarebbe stato effettuato sulla base di quanto esposto dalla stessa contribuente nella dichiarazione dei redditi.
La Corte rileva che la motivazione della CTR è effettivamente lacunosa. Anzitutto la sentenza afferma di condividere quanto deciso dai primi giudici, ma non illustra quali valutazioni abbia inteso condividere e non riassume il contenuto della decisione richiamata. Inoltre il giudice del gravame non esamina affatto l’argomento centrale della ricorrente, secondo cui l’Irap deducibile andrebbe desunta dal conto economico e non dalla dichiarazione dei redditi: la CTR assume che non possa che farsi riferimento a quest’ultima, ma non ne spiega la ragione.
Infine l’affermazione secondo cui sarebbe incontestata l’esclusione dei contributi assicurativi e previdenziali, senza indicazione del documento o degli atti di causa su cui si fonda, rimane apodittica. Il ricorso è dunque fondato e va accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti e regoli le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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