Autosufficienza del ricorso e condanna ex art 96 cpc per inammissibilità (Cass. civ. Sez. V n. 33802 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci l’erronea interpretazione di un negozio giuridico è inammissibile se il ricorrente non trascrive il contenuto dell’atto, almeno nei passaggi significativi, in violazione del principio di autosufficienza. Parimenti inammissibile è il motivo che deduca la violazione del principio di non contestazione ex art. 115, primo comma, cod. proc. civ. senza riportare il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi. La conformità della decisione alla proposta di inammissibilità formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. integra una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, dei presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., quale ipotesi codificata di abuso del processo.

Il Fatto

Una società in accomandita semplice, proprietaria di due immobili ad uso ufficio e deposito, riceveva avvisi di accertamento TARI dal Comune per le annualità dal 2015 al 2018. La società eccepiva che gli immobili erano condotti in locazione da altra società in forza di un contratto di affitto di azienda, con conseguente difetto di legittimazione passiva e configurabilità di inoccupazione.

La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi riuniti e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava, ritenendo cessata l’efficacia del contratto e ricondotta alla proprietaria l’utilizzazione dei beni. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; il Comune resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava l’interpretazione del contratto di affitto d’azienda, lamentando che il giudice di merito avesse fondato la decisione sul presunto mancato rinnovo, in contrasto con la volontà delle parti desumibile dal senso letterale delle clausole. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, perché la ricorrente ha omesso di trascrivere, anche solo nei passaggi maggiormente significativi, il contenuto dell’atto negoziale, limitandosi a un esiguo stralcio decontestualizzato.

Sul piano processuale, la Corte ha ribadito che la denuncia di un vizio di erronea interpretazione di un negozio impone al ricorrente, in forza del principio di autosufficienza, di riportare il contenuto dello stesso, richiamando Sez. L n. 2394 del 2004, Sez. L n. 14850 del 2004, Sez. II n. 3075 del 2006, Sez. L n. 11661 del 2006 e Sez. L n. 1825 del 2007. Ha inoltre ricordato che l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei canoni di ermeneutica, da dedursi con specifica indicazione del modo in cui il ragionamento si è discostato dagli stessi, richiamando Sez. III n. 353 del 2025.

Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per mancato rilievo della non contestazione, da parte del Comune, della perdurante detenzione degli immobili. La Corte lo ha ritenuto inammissibile: il ricorrente deve indicare la sede processuale delle deduzioni e trascrivere la comparsa di risposta avversaria, per consentire il controllo sui presupposti della norma, secondo Sez. III n. 15058 del 2024. Il motivo, in realtà, sollecitava una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

Il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non aver il giudice considerato che il Comune non aveva eccepito il mancato rinnovo del contratto. Anche tale censura è inammissibile, per difetto di trascrizione della comparsa di costituzione dell’ente, che non consente di verificare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Nel rigettare il ricorso, la Corte ha applicato l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. come previsto dall’art. 380-bis cod. proc. civ.: la novità introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. n. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione, una valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna a somma equitativamente determinata e per l’ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende, codificando un’ipotesi di abuso del processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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