Fallimento del sub-vettore e inscindibilità delle cause di garanzia (Cass. civ. Sez. III n. 4552 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La chiamata in causa del terzo in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. La distinzione tra garanzia propria e impropria deve ritenersi superata, avendo mero valore descrittivo e nessun effetto sull’applicazione degli artt. 32, 108 e 331 cod. proc. civ. Ne consegue che, dichiarato il fallimento del sub-vettore convenuto in garanzia, l’effetto interruttivo si propaga all’intero processo: è improcedibile non solo la domanda di manleva nei confronti del fallito, ma anche la domanda principale di risarcimento, dovendosi l’accertamento svolgere nel contraddittorio di tutte le parti, essendo unico il fatto generatore della responsabilità.

Il Fatto

Una compagnia assicurativa, che aveva indennizzato l’assicurata per la perdita del carico subita in un incidente stradale, agiva per il risarcimento nei confronti del vettore, cui il trasporto era stato commissionato. Il vettore chiamava in causa il sub-vettore, che a sua volta chiamava un ulteriore sub-vettore. Nel corso del giudizio quest’ultimo veniva dichiarato fallito e la curatela eccepiva l’incompetenza funzionale in favore del tribunale fallimentare.

Il giudice di primo grado dichiarava improponibile e inammissibile la domanda per difetto di competenza funzionale. La Corte d’appello respingeva il gravame, reputando che l’improcedibilità, pur vertendosi in ipotesi di cause scindibili, non riguardasse soltanto la domanda di manleva verso il fallito, ma anche quella principale. La compagnia ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La questione centrale consiste nello stabilire se tra la domanda principale e quelle di garanzia ricorra un nesso di inscindibilità o di scindibilità. La ricorrente sosteneva la tesi della scindibilità, fondandosi sulla distinzione tra garanzia propria e impropria e sull’autonomia dei titoli.

La Corte giudica errato tale assunto. La chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 cod. proc. civ. Deve ritenersi ormai superata la distinzione tra garanzia propria e impropria, che ha valore puramente descrittivo.

Richiamando le Sezioni Unite n. 24707 del 4 dicembre 2015, il Collegio ricorda che l’estensione della legittimazione al garante rende il rapporto trilatero, imponendo che l’accertamento si svolga nel contraddittorio di tutti i soggetti. Il principio è stato ribadito da Cass., Sez. III, n. 26780 del 18 settembre 2023, in tema di chiamata in causa dell’assicuratore della responsabilità civile.

Ne deriva che il vincolo di dipendenza tra causa principale e causa di garanzia impropria permane finché sia in discussione il presupposto della domanda di rivalsa, e viene meno solo se l’impugnazione attenga esclusivamente al rapporto di garanzia. Nella specie, il fallimento del sub-vettore ha coinvolto una sola parte, ma l’inscindibilità delle cause determina il litisconsorzio necessario e impone che l’accertamento si svolga nel contraddittorio di tutti, essendo unico il fatto generatore della responsabilità.

La motivazione della sentenza gravata va corretta nei termini precisati, ma la Corte d’appello non ha errato nel confermare l’improcedibilità dell’intero giudizio, anziché ritenere che il processo dovesse proseguire quanto alla domanda principale, per non essersi sui litisconsorti propagato l’effetto interruttivo di cui all’art. 43 legge fallimentare. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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