Motivazione apparente e licenziamento: onere di censurare la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2761 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di mancanza di motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto oppure, pur formalmente presente, si estrinsechi in argomentazioni obiettivamente inidonee a rivelare la ratio decidendi, o tra loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od incomprensibili. Resta esclusa la riconducibilità a tale vizio di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione rispetto alle risultanze probatorie. Ne consegue che il ricorrente il quale, invece di censurare la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ne fraintenda il contenuto, non può dolersi della pretesa assenza o apparenza della motivazione.
Il Fatto
Una società cooperativa intimava licenziamento disciplinare per giusta causa a una dipendente con mansioni di supervisione e controllo dei cantieri. Il Tribunale, nella fase sommaria del procedimento, respingeva il ricorso della datrice volto a dichiarare la legittimità del recesso; all’opposizione il medesimo giudice confermava la decisione.
La Corte d’appello rigettava il reclamo della società. Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, tutti incentrati sulla dedotta mancanza di motivazione o motivazione apparente della sentenza di secondo grado. La lavoratrice resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
I tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono dichiarati infondati. La Corte muove dalla nozione di mancanza di motivazione: essa si configura quando alla premessa dell’oggetto del decidere segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, oppure quando la motivazione esiste graficamente ma le sue argomentazioni sono talmente contraddittorie da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che la motivazione apparente ricorre quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture.
La Corte esclude che tali vizi siano riscontrabili nel caso concreto. La ricorrente non aveva censurato il passaggio in cui la Corte di merito aveva letto l’unico motivo di gravame come un sostenuto fraintendimento, da parte del giudice dell’opposizione, del contenuto stesso della contestazione disciplinare. La Corte territoriale aveva diffusamente argomentato in tal senso, riportando i movimenti e le attività contestati.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che l’affermazione, attribuita alla sentenza impugnata, secondo cui la lavoratrice avrebbe svolto prevalentemente “da remoto” la prestazione, non è in realtà riscontrabile nella pronuncia. La Corte d’appello aveva piuttosto osservato che alcune mansioni prescindono dalla presenza fisica in un determinato luogo e che non si poteva escludere che nei giorni indicati come assenza la dipendente avesse compiuto tali attività. Detto apprezzamento non è immotivato, fondandosi anche sulla deposizione di un testimone qualificato.
Anche il terzo motivo è infondato. La risposta meramente assertiva che la ricorrente assume di aver ottenuto non si riscontra nella decisione di secondo grado, che non ha affermato lo svolgimento dell’intera attività per via telefonica, ma solo la possibilità di tenere i necessari contatti nei giorni e nelle ore di assenza.
Quanto alla pretesa pretermissione di una comunicazione-ordine di servizio, la Corte osserva che il primo giudice non aveva affermato una desuetudine generale dell’orario, bensì l’assenza di vincolo di orario in capo ai coordinatori. Ne segue il rigetto del ricorso e la condanna della società alle spese di legittimità, oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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