Il premio Covid non può essere ridotto per la traslazione dell’Irap sul dipendente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12488 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Irap non può essere traslata sul dipendente: qualora questi abbia diritto a un emolumento previsto dalla contrattazione collettiva, la somma non può essere ridotta dell’ammontare corrispondente al maggiore onere Irap e non può assumere alcun rilievo il mancato rispetto delle regole di contabilità pubblica, con la sola eccezione dei casi in cui lo stesso si risolva nella violazione di limiti massimi di spesa posti inderogabilmente a carico dell’amministrazione. L’incremento dei fondi contrattuali previsto dall’art. 1 del d.l. n. 18/2020 per la remunerazione delle prestazioni Covid è stanziato “al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell’amministrazione”, ma ciò non comporta una corrispondente riduzione pro quota dell’importo spettante ai singoli lavoratori. È inammissibile la censura di violazione di un accordo sindacale regionale, non trattandosi di contrattazione nazionale e in mancanza di indicazione delle regole di ermeneutica contrattuale violate.
Il Fatto
Una lavoratrice, infermiera presso una struttura del Servizio sanitario nazionale inserita in fascia C delle tabelle di riparto dei fondi di cui all’art. 1, comma 1, d.l. n. 18/2020, otteneva dal Tribunale la condanna dell’Azienda sanitaria al pagamento della residua somma a titolo di incentivo Covid. La Corte d’appello, nel confermare la decisione, escludeva che l’emolumento potesse essere assoggettato a riduzione per l’incidenza dell’Irap, trattandosi di onere gravante sull’amministrazione e non traslabile sul lavoratore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso dell’Azienda, ricostruisce la disciplina dell’art. 1 d.l. n. 18/2020, come modificato in sede di conversione. La norma incrementa i fondi contrattuali per la remunerazione delle prestazioni Covid e stabilisce che la spesa complessiva è considerata “al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell’amministrazione”. Tale previsione, osserva la Corte, non implica affatto che l’importo spettante al singolo lavoratore debba essere decurtato pro quota in ragione dell’Irap.
La questione, prosegue la Corte, si pone in termini generali per ogni compenso corrisposto al personale, perché l’Irap determina un innalzamento della base imponibile dell’ente. Tuttavia, richiamando i propri precedenti (Cass. n. 10402/2025; Cass. n. 9655/2025), la Corte ribadisce il principio per cui l’Irap non può essere traslata sul dipendente: se questi ha diritto a un emolumento previsto dalla contrattazione collettiva, la somma non può essere ridotta dell’ammontare corrispondente al maggiore onere Irap. Non rileva neppure il mancato rispetto delle regole di contabilità pubblica, salvo che esso si risolva nella violazione di limiti massimi di spesa inderogabilmente posti a carico dell’amministrazione.
La Corte dichiara, poi, inammissibile la censura di violazione dell’accordo sindacale regionale: non trattandosi di contrattazione nazionale, l’interpretazione di tale accordo è rimessa al giudice di merito e la ricorrente non ha nemmeno indicato le regole di ermeneutica contrattuale che sarebbero state violate.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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