Motivazione apparente e vizio del minimo costituzionale: cassazione con rinvio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11548 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione meramente apparente, che non consente di cogliere il fondamento della decisione adottata e presenta lacune o insanabili contraddittorietà, integra la violazione del minimo costituzionale prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost. ed è censurabile in cassazione per violazione di legge. Il vizio ricorre quando l’argomentare del giudice di merito si risolve in un mero simulacro, privo di reale supporto ricostruttivo. Accertata la motivazione apparente, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito, che riesamina il gravame anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Resta assorbita ogni ulteriore censura.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, aveva ritenuto formatosi il giudicato interno sull’attività commerciale svolta dalla società e, muovendo dall’efficacia generale dell’inquadramento, aveva affermato la legittimazione passiva dell’INAIL a contraddire la pretesa della società.

L’INAIL ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e ulteriormente illustrato con memoria. La società ha resistito con controricorso. La questione approda in legittimità perché si contesta il modo in cui il giudice di merito ha costruito e giustificato la propria decisione, non già il solo esito.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia, per violazione di legge, la motivazione apparente in cui sarebbe incorsa la Corte di merito. La censura è meritevole di accoglimento. Il percorso argomentativo della sentenza impugnata, osserva la Corte, si dipana con un argomentare meramente apparente.

Il punto centrale è di ordine costituzionale. Il percorso seguito dal giudice di merito non consente in alcun modo di cogliere il fondamento della decisione adottata. Presenta quelle lacune e quelle insanabili contraddittorietà che, da sole, riducono la motivazione a un mero simulacro, censurabile in sede di legittimità.

La Corte qualifica il vizio come violazione del minimo costituzionale prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost. A sostegno richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 7 aprile 2014 e le numerosissime successive conformi.

Accolto il primo motivo, resta assorbito il secondo. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla stessa Corte di merito per nuovo esame del gravame, senza vincolo di diversa composizione, e con regolazione delle spese del giudizio di legittimità demandata al giudice del rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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