Operazioni soggettivamente inesistenti: onere della prova e buona fede del cessionario (Cass. civ. Sez. V n. 8890 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, quando l’Amministrazione finanziaria contesta che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, essa ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. Tale prova può essere fornita anche in via presuntiva, mediante elementi oggettivi e specifici, dai quali risulti che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, non assumendo rilievo né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita.
Il Fatto
La società contribuente, esercente attività nel commercio dei pneumatici, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, all’esito di una verifica nei confronti di una diversa società, aveva recuperato a tassazione i costi indebitamente detratti ai fini IVA per il 2011, in relazione a fatture emesse da quest’ultima, ritenuta una cartiera, afferenti a operazioni soggettivamente inesistenti.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle regole sull’onere della prova.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla giurisprudenza unionale, richiamando in particolare la sentenza Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14, per confermare che l’Amministrazione deve dimostrare, con elementi oggettivi e specifici, che il destinatario della fattura sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si iscriveva in un’evasione dell’IVA.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento (Cass. n. 9851 del 2018, Sez. Un. n. 21105 del 2017) secondo cui la prova dell’Amministrazione non richiede la dimostrazione della partecipazione all’evasione, essendo sufficiente la conoscibilità della frode da parte del cessionario. La prova può essere raggiunta anche mediante presunzioni semplici, ai sensi dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1973.
La Corte precisa che non è possibile fissare in via astratta e preventiva circostanze ostative al riconoscimento della detrazione, dovendo il giudice procedere a un esame complessivo dell’operazione. La qualità di cartiera del soggetto interposto, da sola, non è sufficiente ai fini probatori; tuttavia l’immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti può costituire elemento idoneo a ritenere assolto l’onere dell’Amministrazione.
Nel caso concreto, il giudice d’appello aveva ritenuto non assolto l’onere probatorio, valorizzando un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ribadisce che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, limitato al controllo logico-formale e della correttezza giuridica (così Cass. n. 32624 del 2019).
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia delle entrate alle spese processuali. Il Collegio esclude inoltre l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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