Travisamento della prova al vaglio delle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. I n. 4795 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Ove invece il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Ne consegue che è inammissibile il motivo con cui si deduca l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. quando il giudice di merito abbia positivamente escluso quel fatto, incorrendo semmai in un errore revocatorio.

Il Fatto

I ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Comune per il ristoro delle indennità conseguenti all’acquisizione di un’area destinata alla realizzazione di un compendio immobiliare comunale. La Corte d’Appello di Lecce, con ordinanza depositata nel dicembre 2020, ha liquidato in loro favore le somme dovute a titolo di occupazione acquisitiva, di occupazione senza titolo e di occupazione legittima, oltre accessori di legge.

Il giudice di merito ha accertato che il fondo ricadeva in zona EDC del piano regolatore e non in zona DC2, come ritenuto dal consulente tecnico d’ufficio, e ha applicato il metodo sintetico comparativo utilizzando i valori catastali di immobili simili in luogo dei valori di mercato, per il mancato reperimento di atti negoziali di vendita nella zona. Ha inoltre collocato l’immissione in possesso dell’Ente nell’ottobre 2007, escludendo la diversa data indicata dai proprietari. Contro tale ordinanza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, con i quali i ricorrenti avevano dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo e la nullità della motivazione per travisamento della prova, assumendo che la Corte d’Appello avesse pretermesso gli atti di compravendita prodotti nelle controdeduzioni e nelle note autorizzate. Il Collegio rileva che il giudice di merito non ha affatto omesso di valutare la circostanza, ma l’ha espressamente esclusa, affermando che i ricorrenti si erano astenuti dall’indicare atti di vendita nella zona. Il richiamo alla fattispecie dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è pertanto erroneo.

La Corte richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 5792/2024, secondo cui il travisamento della prova in senso proprio è un fenomeno bifronte, nel quale possono ricondursi sia il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività, sia il momento dell’individuazione delle informazioni che da quel dato possono inferirsi. Il primo profilo è per sua natura destinato al controllo attraverso lo strumento della revocazione; il secondo è riservato al giudice di merito ed è sottratto al giudizio di legittimità, purché la motivazione superi la soglia del minimo costituzionale.

Nel caso di specie i ricorrenti non dimostrano che il travisamento riflettesse la lettura del fatto probatorio prospettata dalla controparte e, in ogni caso, la motivazione del giudice d’appello indica in modo chiaro l’iter logico seguito. Il primo e il secondo motivo sono quindi inammissibili.

Il terzo motivo, con cui si deduceva la violazione degli artt. 2730, 2733 e 2735 cod. civ. per il mancato riconoscimento del valore confessorio di due precedenti note del Comune, è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità. I ricorrenti non hanno indicato dove e come avessero sollevato la questione nei precedenti atti difensivi. La Corte ribadisce che i motivi devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del grado di merito, con l’onere di indicare l’atto e le modalità della deduzione onde consentire il controllo “ex actis”.

Il quarto e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, sono pure inammissibili, perché con l’apparente doglianza della violazione di legge i ricorrenti sollecitano in realtà una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito. La Corte osserva che le censure non coinvolgono l’interpretazione delle norme invocate e che il giudice d’appello era pienamente consapevole della diversa destinazione urbanistica data dal Comune alla zona. Il sesto motivo, infine, è inammissibile, non essendo la motivazione perplessa o incomprensibile. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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