Motivazione apparente della sentenza tributaria e minimo costituzionale (Cass. civ. Sez. V n. 28502 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza affetta da motivazione apparente è nulla per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992. Il vizio ricorre quando il giudice di merito omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, oppure li enuncia senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento. In tali casi la decisione resta al di sotto del minimo costituzionale, non essendo percepibile il fondamento della pronuncia. Il giudice di rinvio deve inoltre verificare l’eventuale applicabilità della disciplina sopravvenuta con efficacia retroattiva in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo.

Il Fatto

Una società impugnava una cartella di pagamento che assumeva non esserle stata notificata, sostenendo di averla conosciuta solo attraverso l’estratto di ruolo. Le ragioni della contribuente non trovavano riscontro nei gradi di merito: la Commissione Tributaria Regionale del Veneto confermava il rigetto del ricorso di primo grado.

La società ricorreva quindi in cassazione con due motivi, deducendo da un lato la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e, dall’altro, la violazione delle regole in tema di disconoscimento delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento prodotte dall’Agenzia. L’Agenzia delle entrate si costituiva per l’eventuale discussione, mentre l’Agenzia delle entrate-Riscossione restava intimata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. La Corte richiama il principio consolidato per cui il vizio di omessa o apparente motivazione sussiste quando il giudice di merito non indica gli elementi da cui ha tratto il convincimento, oppure li indica senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile il controllo sulla esattezza e sulla logicità del ragionamento.

In simili ipotesi la sentenza resta priva del c.d. minimo costituzionale, secondo la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053/2014, seguita da Sez. VI-5 n. 5209/2018 e, in termini, da Sez. V n. 24313/2018. Il riferimento normativo è all’art. 111 Cost. e all’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992, oltre che all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

La Corte esamina quindi la motivazione effettivamente resa dalla CTR del Veneto, che si risolve in tre testuali affermazioni: la conferma della eccezione di inammissibilità perché il ricorso sarebbe stato presentato oltre i limiti previsti; la irrilevanza oggettiva della omissione della notifica nella forma richiesta dal contribuente; l’assorbimento degli altri argomenti. Siffatta motivazione non rende intellegibile il ragionamento seguito dal giudice e non consente di percepire il fondamento della decisione.

La decisione della CTR rientra dunque nelle gravi anomalie argomentative individuate dalla giurisprudenza richiamata, concretando un chiaro esempio di motivazione apparente e ponendosi al di sotto del minimo costituzionale. La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame.

Il giudice del rinvio dovrà inoltre verificare l’eventuale applicabilità della disciplina sopravvenuta con efficacia retroattiva di cui all’art. 12, comma 4-bis, d.lgs. n. 602/1973, secondo cui l’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo che il debitore dimostri il pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo nelle ipotesi tassativamente elencate. La Corte richiama sul punto Sez. Un. n. 26283 del 6 settembre 2022 e Sez. Un. n. 12459 del 07/05/2024, riservando al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *