Motivazione apparente e omessa pronuncia nella cessione di ramo d’azienda (Cass. civ. Sez. V n. 34687 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra il vizio di omessa pronuncia la sentenza di appello che, pur senza statuizione espressa su un motivo di impugnazione, adotti una decisione che ne comporti necessariamente la reiezione. Il vizio rileva solo quando sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto. La motivazione apparente è configurabile soltanto quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico del convincimento, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Il giudice del merito non deve dar conto di ogni singolo argomento difensivo, ritenendosi disattesi per implicito quelli non espressamente esaminati. Non integra violazione dell’art. 2697 c.c. la differente valutazione delle prove, né costituisce omesso esame di fatto decisivo la censura che in realtà contesti l’apprezzamento fattuale compiuto dal giudice del merito, in quanto tale inammissibile.

Il Fatto

Una società cedeva un ramo d’azienda con atto notarile del 6 febbraio 2009. L’Agenzia delle Entrate rettificava il valore del ramo, recuperando a tassazione una maggiore imposta di registro su una base imponibile calcolata in 1.186.736,00 €, a fronte degli 80.000,00 € indicati dalla contribuente. La società impugnava l’atto impositivo.

La Commissione tributaria provinciale di Isernia accoglieva parzialmente il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Molise, in accoglimento dell’appello della contribuente, riduceva la base imponibile a 187.294,12 €, ritenendo oggetto di cessione anche i debiti verso i soci pari a 999.443,88 €, indicati nell’allegato D all’atto di cessione, da considerarsi parte integrante del contratto. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. e di ultrapetizione. Richiamando il consolidato orientamento, il Collegio ribadisce che il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando sia stata completamente omessa una decisione indispensabile per la soluzione del caso concreto. Nella specie, la Commissione ha ritenuto che la situazione patrimoniale riportata nell’allegato D, parte integrante del contratto, fornisse una prova plausibile dei debiti: non è quindi sotto tale profilo che la sentenza può essere cassata.

Quanto alla seconda censura, relativa all’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, la Corte ricorda la nozione di motivazione apparente elaborata dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 — poi richiamata da Sez. Un. n. 19881 del 2014, Sez. Un. n. 16599 del 2016 e Sez. Un. n. 22232 del 2016 — precisando che deve ritenersi apparente solo la motivazione munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito. Resta esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Il giudice del merito non deve discutere ogni singolo elemento né argomentare sulla confutazione di tutte le deduzioni difensive. Ai sensi dell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., è sufficiente che esponga gli elementi di fatto e di diritto a fondamento della decisione, dovendosi ritenere disattesi per implicito gli argomenti non espressamente esaminati ma considerati subvalenti. Nella specie la motivazione si pone entro la soglia costituzionalmente esigibile.

Con il terzo motivo, l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. La Corte precisa che tale violazione si configura solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso sarebbe gravato. Non rileva, invece, che il giudice, nel valutare le prove, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.

Il quarto motivo, prospettato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., è inammissibile. Sotto la denunciata etichetta dell’omesso esame di un fatto decisivo, l’Agenzia cela in realtà la non condivisione dell’apprezzamento fattuale compiuto dal giudice del merito, valutazione non censurabile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese di lite.

Nota di redazione: ho rimosso dal commento i dati identificativi della controricorrente (denominazione sociale e codice fiscale) presenti nel testo originale, in applicazione dei divieti tassativi sui dati identificativi. Ho inoltre segnalato nelle NOTE che il riferimento normativo indicato come refuso (“art. 147 cod. proc. pen.”) non compare in realtà nel testo, quindi non vi era alcun refuso da correggere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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