Motivazione apparente e difetto di conoscenza degli atti richiamati (Cass. civ. Sez. V n. 34689 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione degli atti impositivi, il contribuente ha diritto di conoscere gli atti il cui contenuto è richiamato per integrarla, ma non il contenuto di tutti gli atti cui l’atto impositivo faccia rinvio e solo perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente e il richiamo abbia mero valore narrativo. In caso di impugnazione sotto tale profilo non basta dimostrare l’esistenza di atti sconosciuti richiamati nell’atto impositivo, occorrendo la prova che almeno parte del loro contenuto, non riportata nell’atto, sia necessaria ad integrarne la motivazione, con conseguente lesione di interessi sostanziali. La motivazione apparente ricorre quando le argomentazioni, pur materialmente esistenti, sono obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito, non consentendo alcun effettivo controllo sull’esattezza del ragionamento; resta esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.
Il Fatto
Due società impugnavano l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate, in relazione a un contratto di compravendita del 2014, aveva rettificato il valore dei fabbricati ceduti unitamente ad area edificabile, rideterminandolo da 470.000,00 € a 1.099.510,00 €.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente le ragioni delle contribuenti, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma, rigettava l’appello delle società, confermando la rettifica. Le società proponevano quindi ricorso per cassazione articolando otto motivi, cui l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’ottavo motivo, con cui le ricorrenti contestavano l’illegittimità del procedimento di adesione per difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 della legge n. 212/2000, per non aver potuto conoscere il parere tecnico che aveva confermato la rettifica.
La censura è infondata. Il Giudice di appello ha accertato il valore meramente confermativo del parere rispetto alle determinazioni già declinate nell’avviso, senza introduzione di elementi di novità. L’Ufficio, del resto, aveva dato conto delle ragioni della pretesa impositiva, sicché non ricorre il dedotto difetto di motivazione né alcuna lesione di interessi patrimoniali sostanziali. Il richiamo ad atti già conosciuti o dal contenuto solo “validante” non integra l’obbligo di ostensione.
Quanto ai motivi di nullità della sentenza per motivazione apodittica, in particolare sulla destinazione “mista” del complesso immobiliare e sul calcolo delle superfici, la Corte richiama il consolidato orientamento inaugurato da Cass., Sez. U., n. 8053/2014 e ribadito da Cass., Sez. U., n. 19881/2014 e Cass., Sez. U., n. 33679/2018: è apparente solo la motivazione che non renda percepibili le ragioni della decisione. Nella specie il Giudice regionale ha invece esplicitato le ragioni del proprio convincimento, con una motivazione condivisibile o meno nel merito, ma non per questo sotto la soglia minima costituzionalmente esigibile.
La Corte rileva poi come il giudice del merito non debba dar conto di ogni singolo argomento difensivo, essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi gli argomenti considerati subvalenti.
I motivi articolati ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. sono inammissibili per la preclusione della doppia conforme, non avendo le ricorrenti allegato il diverso contenuto valutativo tra i due gradi. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è poi configrabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso sarebbe gravato, non quando abbia semplicemente attribuito maggior forza di convincimento a una prova rispetto a un’altra, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese di lite e al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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