Cessazione della materia del contendere e spese compensate in appello tributario (Cass. civ. Sez. V n. 15916 del 14.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta definizione stragiudiziale della pretesa tributaria, realizzata mediante accordo intercorso tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, priva di interesse la decisione del giudizio di legittimità e ne determina l’estinzione per cessazione della materia del contendere. In tale ipotesi la Corte dichiara estinto il giudizio e dispone l’integrale compensazione delle spese di lite di legittimità. Non ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché il tenore della pronuncia di estinzione — e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità — esclude l’applicabilità della norma, di carattere eccezionale e sanzionatorio e quindi di stretta interpretazione.

Il Fatto

La Regione Toscana ha notificato a una società concessionaria di beni demaniali un avviso di accertamento per l’imposta regionale sulle concessioni statali (l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2), comprensivo di sanzione, con riferimento all’anno di imposta 2012. La società ha impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che ha respinto il ricorso; l’appello davanti alla Commissione tributaria regionale della Toscana è stato parimenti respinto.

Avverso la sentenza di secondo grado la società ha proposto ricorso per Cassazione articolato in tre motivi, cui l’amministrazione ha replicato con controricorso. Nelle more del giudizio di legittimità, la difesa regionale ha comunicato che contribuente e amministrazione avevano sottoscritto un accordo, producendo il relativo bonifico di saldo, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte prende atto dell’accordo intervenuto tra le parti e dispone in conformità, dichiarando estinta la lite tra le parti per cessazione della materia del contendere. La definizione stragiudiziale del rapporto tributario elimina, dunque, l’interesse alla decisione dei motivi di ricorso, che non vengono esaminati nel merito.

Quanto alle spese, la Corte ne dispone l’integrale compensazione per questa fase di giudizio, in coerenza con la natura concordata della definizione della controversia.

Segue una puntualizzazione sul contributo unificato. La Corte esclude che ricorrano i presupposti di un ulteriore versamento ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012. Il tenore della pronuncia — di estinzione del giudizio e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità — esclude l’applicabilità della norma.

La Corte qualifica la disposizione come eccezionale e sanzionatoria, e pertanto di stretta interpretazione. L’estraneità della fattispecie all’ambito applicativo della norma consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo. A sostegno richiama i precedenti Cass., Sez. 6^-3, n. 19560 del 2015, Cass., Sez. 5^, n. 25485 del 2018, Cass., Sez. 5^, n. 10140 del 2020, Cass., Sez. 5^, n. 6400 del 2021, Cass., Sez. 5^, n. 19599 del 2022 e Cass., Sez. 5^, n. 11672 del 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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