Motivazione per relationem nulla se non valuta i motivi di appello (Cass. civ. Sez. V n. 14787 del 02.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la sentenza di appello può essere motivata per relationem alla pronuncia di primo grado solo se la motivazione resta autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e sottoponendoli ad autonoma valutazione critica. È invece nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la sentenza che si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, aderendo in modo generico e acritico alla decisione di prime cure, senza esplicitare le ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione. La laconicità della motivazione impedisce di appurare che alla condivisione il giudice del gravame sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di appello, così non attingendo la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.
Il Fatto
La contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale per la Sicilia, depositata il 25 maggio 2017, n. 1951/01/2017, ha rigettato l’appello avverso la decisione di prime cure. La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento per l’omesso versamento della TIA relativa all’anno 2006, in relazione a un immobile, con i relativi accessori.
La società affidataria del servizio di accertamento e riscossione, per conto del Comune, è rimasta intimata. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Il ricorso è affidato a otto motivi; la questione decisiva riguarda la tecnica di redazione della motivazione della sentenza di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che impone la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, e dall’art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., applicabile al rito tributario in forza del rinvio materiale operato dall’art. 1, comma 2, del medesimo decreto. Tali disposizioni attuano nel processo tributario l’art. 111, sesto comma, Cost.
Secondo costante giurisprudenza richiamata dalla Corte, la mancanza di motivazione rileva sia nei casi di radicale carenza sia quando la stessa si dipani in forme inidonee a rivelare la ratio decidendi. Si configura motivazione apparente quando la motivazione, pur materialmente esistente, è costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio.
La sentenza di appello può dunque essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, ovvero dell’identità delle questioni prospettate rispetto a quelle già esaminate in primo grado. Va invece cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronuncia di primo grado in modo acritico, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame e senza specifica considerazione delle allegazioni difensive e degli elementi di prova.
Nel caso esaminato la sentenza impugnata si risolve in una generica e apodittica adesione alla decisione di prime cure, non illustrando le ragioni del rigetto dell’appello. La lacuna argomentativa impedisce alla motivazione di raggiungere la soglia del minimo costituzionale: il primo motivo è pertanto fondato.
L’accoglimento del primo motivo assorbe i restanti, rendendone superfluo lo scrutinio. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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