Motivazione per relationem nulla se richiama sentenza non passata in giudicato (Cass. civ. Sez. V n. 19555 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione per relationem di una sentenza tributaria rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato è legittima solo se resta autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico-giuridica. La sentenza è invece nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quando si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, senza che sia possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo. In tal caso il vizio di apparente motivazione integra la violazione del c.d. “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost.
Il Fatto
Un contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2010, con cui l’Amministrazione finanziaria gli imputava, nella quota del 50%, i redditi derivanti dalla partecipazione a una società a ristretta base partecipativa. Alla società era stato notificato autonomo avviso di accertamento per il recupero a tassazione di utili extra-contabili.
In via preliminare, il contribuente eccepiva la nullità dell’atto per omessa notifica dell’accertamento presupposto emesso a carico della società. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, rilevando che la nullità dell’accertamento societario si rifletteva su quello notificato al socio, atteso il legame diretto tra le due pretese. La CTR rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’annullamento dell’accertamento societario comportasse l’automatico venir meno della pretesa fiscale verso il socio. L’Agenzia delle Entrate ricorreva allora per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare il quarto motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. per apparenza della motivazione: la CTR si era limitata a richiamare apoditticamente la decisione assunta nel parallelo giudizio societario, senza esporre le ragioni del rigetto dell’appello.
Il motivo è fondato. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione quando il giudice di merito non indichi gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, oppure li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza del ragionamento. La sentenza resta così sprovvista del “minimo costituzionale” individuato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014.
Quanto alla motivazione per relationem, la giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass., S.U. n. 14815/2008) ne ammette la legittimità solo quando si riferisca a una sentenza già passata in giudicato tra le parti, ovvero riproduca la motivazione di riferimento recependola e vagliandola autonomamente. Nel processo tributario la sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti autosufficiente.
Nel caso di specie, la CTR non ha riprodotto né valutato criticamente i contenuti della decisione richiamata, limitandosi alla mera indicazione della fonte di riferimento. La Corte osserva inoltre che la questione dell’esistenza di un giudicato non si pone in radice, perché la CTR non si è pronunciata sul merito della pretesa tributaria verso la società, senza quindi alcun effetto pregiudicante sulla posizione del socio.
Ne consegue l’accoglimento del quarto motivo, con assorbimento dei restanti, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi illustrati, oltre alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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