Revoca dell’affidamento in prova e valutazione globale delle violazioni (Cass. pen. Sez. VII n. 34158 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, non consegue alla mera violazione delle prescrizioni imposte, ma richiede che il giudice, nell’esercizio del suo apprezzamento di fatto, ritenga con motivazione logica e adeguata che la condotta costituisca sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova. Il Tribunale di sorveglianza valuta la gravità di singoli episodi per verificarne l’incompatibilità, ma l’esito si determina su una valutazione globale dell’intero periodo nell’ottica del recupero sociale del condannato. La revoca ha natura sanzionatoria ed effetto impeditivo dell’ulteriore esperimento della prova.
Il Fatto
Il ricorrente era sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, con ordinanza del 31.03.2026, ne aveva disposto la revoca con effetto dal 28 febbraio 2025, rilevando plurime violazioni della prescrizione di rimanere in casa nelle ore notturne, accertate da tale data fino al febbraio 2026. Alla revoca conseguiva la prosecuzione dell’espiazione della pena in regime ordinario.
Avverso il provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, censurando la mancata applicazione della detenzione domiciliare in luogo della revoca e l’individuazione della decorrenza della stessa.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato orientamento di legittimità secondo cui la revoca dell’affidamento in prova non discende dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni, ma dal fatto che il giudice ritenga, con motivazione logica e non viziata, che la violazione costituisca in concreto sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. I n. 13376 del 18.02.2019; Sez. I n. 27711 del 06.06.2013; Sez. I n. 2566 del 07.05.1998).
Il giudizio sulla revoca è dunque rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha il solo obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l’uso del potere conferitogli. Sul piano sistematico, il tratto distintivo dell’istituto è la sua natura sanzionatoria e l’effetto impeditivo dell’ulteriore svolgimento dell’esperimento, sul presupposto dell’incompatibilità con la condotta tenuta dal condannato.
Il principio generale richiede una duplice valutazione: il Tribunale esamina la gravità di singoli, specifici episodi per stabilirne l’incompatibilità con la prosecuzione della prova, ma l’esito si determina su una valutazione globale dell’intero periodo, nell’ottica del recupero sociale (Sez. I n. 30525 del 30.06.2010; Sez. I n. 1180 del 17.02.2000).
Nel caso concreto, il Tribunale ha dato atto del complessivo andamento della misura e ha ritenuto i plurimi episodi di violazione sintomatici della mancata adesione al programma di recupero e di ogni forma di leale collaborazione. La Corte ha giudicato congrua la valorizzazione dei reiterati ammonimenti e della piena conoscenza delle prescrizioni.
La sostituzione con la detenzione domiciliare è stata esclusa, attesa la natura fiduciaria della stessa e la consistenza delle violazioni del vincolo domiciliare. La riferibilità delle violazioni al 28 febbraio 2025 ha giustificato la decorrenza della revoca da tale data. La censura del ricorrente, che reitera argomenti già smentiti dal giudice di merito, non intacca il nucleo del ragionamento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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