Riesame cautelare camorra: indizi associativi e controllo di legittimità (Cass. pen. Sez. V n. 31538 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di provvedimenti de libertate, il controllo della Corte di cassazione non è di revisione del compendio indiziario né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, ma è circoscritto alla verifica delle ragioni giuridiche del provvedimento e dell’assenza di illogicità evidenti, ossia della congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo. Ai fini della partecipazione a un’associazione di tipo mafioso non sono essenziali l’investitura formale né la commissione di reati-fine, rilevando la stabile e organica compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, desumibile anche da facta concludentia e dalla messa a disposizione del gruppo. L’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina nullità, ma può incidere sulla congruità logico-giuridica della motivazione.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli applicava la custodia in carcere nei confronti di due indagati, gravemente indiziati dei delitti di cui agli artt. 416-bis, 110, 56, 629 cpv. e 416-bis.1 cod. pen., contestati in relazione a un sodalizio camorristico operante in alcune zone dell’area a nord di Napoli e a episodi estorsivi aggravati dalla modalità e dall’agevolazione mafiosa.

Il tribunale del riesame, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza cautelare. Avverso tale pronuncia entrambi gli indagati proponevano ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza e contestando, in particolare, la ritenuta appartenenza al reato associativo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato orientamento sui limiti del giudizio di legittimità in materia cautelare: quando si denunciano vizi del provvedimento del riesame sulla consistenza degli indizi, spetta al giudice di legittimità verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni della gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

Quanto alle intercettazioni cui non abbia partecipato l’indagato, la Corte ribadisce che esse costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al criterio del libero convincimento razionalmente motivato di cui all’art. 192, primo comma, cod. proc. pen., senza necessità di riscontri esterni.

Sul reato associativo, la Corte richiama il principio secondo cui la partecipazione a un’associazione di tipo mafioso si consuma con l’ingresso nel sodalizio, senza che occorrano specifici atti esecutivi, essendo sufficiente la messa a disposizione, idonea a rafforzare il proposito criminoso degli associati e la capacità di intimidazione del gruppo. Qualora manchi la prova dell’inserimento formale, la partecipazione può desumersi dal compimento di una o più attività significative nell’interesse dell’associazione.

La Corte precisa, tuttavia, che il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. resta un reato associativo, sicché è consentito dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio dalla commissione dei delitti-fine e dalle loro modalità esecutive. Nel caso concreto, gli arresti per tentata estorsione aggravata e la gravità indiziaria per le estorsioni contestate dimostrano la piena messa a disposizione degli indagati.

Quanto alla dedotta contraddizione logica tra appartenenza al clan ed esecuzione dell’estorsione, la Corte la reputa insostenibile, essendo pacifico che all’interno della medesima compagine possano sorgere contrasti interni senza che ciò incida sulla comune appartenenza al sodalizio. Infine, l’omessa risposta alla memoria depositata in riesame non comporta nullità, ma può incidere solo sulla congruità della motivazione, che nel caso risulta corretta. I ricorsi sono quindi rigettati, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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