Cassazione tardiva dopo revocazione della sentenza di non luogo (Cass. pen. Sez. 4 n. 13768 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela, emessa dal giudice di pace, è impugnabile con ricorso per cassazione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione o notificazione, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La proposizione di una istanza di revocazione, ancorché dichiarata inammissibile, non sospende né interrompe il decorso del termine per impugnare, con la conseguenza che il ricorso presentato oltre la scadenza è inammissibile per tardività, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Milano aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di due imputati in relazione al reato di lesioni personali, ritenendo intervenuta una remissione tacita della querela per l’assenza in giudizio della persona offesa, con contestuale accettazione. La persona offesa, che aveva manifestato la volontà di proseguire, aveva dapprima proposto istanza di revocazione della sentenza, dichiarata inammissibile, e solo successivamente aveva investito la Corte di cassazione, deducendo la violazione delle norme in tema di notifiche e di remissione tacita.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato proposto ben oltre il termine di legge. Avverso la sentenza di primo grado, la cui motivazione era stata redatta contestualmente al dispositivo, il rimedio esperibile era il ricorso per cassazione, da presentare entro il termine perentorio di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

La circostanza che la parte offesa avesse preventivamente adito il giudice con l’istanza di revocazione, poi dichiarata inammissibile, non incide sul decorso del termine per impugnare. La revocazione, quale mezzo di impugnazione straordinario, non è idonea a sospendere o a interrompere i termini perentori stabiliti per la proposizione degli altri mezzi di gravame, sicché l’interessato non può giovarsi dell’esito negativo di tale procedimento per riattivare la propria facoltà di impugnazione ormai decaduta.

L’integrale assenza di una causa di rimessione in termini ha condotto la Corte a dichiarare l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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