Dichiarazioni predibattimentali della persona offesa e garanzie procedurali (Cass. pen. Sez. II n. 287 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., possono fondare in modo esclusivo o determinante l’affermazione della responsabilità penale, non traducendosi ciò automaticamente in violazione dell’art. 6 CEDU. La restrizione dei diritti della difesa deve essere controbilanciata da solide garanzie procedurali, individuabili nell’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto. All’irreperibilità sopravvenuta del teste non può presuntivamente attribuirsi il significato di volontaria scelta di sottrarsi all’esame, costituendo essa un dato neutro che assume valenza solo se connotata dalla volontà di eludere il contraddittorio, desumibile da prova diretta o da presunzione collegata all’avvenuta citazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 27.06.2024, confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Vercelli per il reato di truffa, a carico di un imputato riconosciuto dalla persona offesa. La condanna si fondava sulle dichiarazioni predibattimentali di quest’ultima, acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. per la sopravvenuta irreperibilità del dichiarante, unico testimone dei fatti, oltre che sul riconoscimento fotografico dallo stesso effettuato.
Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. e sostenendo che la colpevolezza fosse stata provata sulla base delle sole dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, in assenza di solidi riscontri esterni e in violazione del diritto al contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto precisato che la censura non attiene alla legittimità dell’acquisizione delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., non contestata, ma alla loro utilizzabilità probatoria quale prova determinante, nella prospettiva del divieto di cui all’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 36747 del 2003, il Collegio ha ribadito che all’irreperibilità sopravvenuta non può presuntivamente attribuirsi il significato di volontaria scelta di sottrarsi all’esame, trattandosi di dato neutro che assume valenza solo se connotato da tale volontà, desumibile da prova diretta o da presunzione collegata all’avvenuta citazione. Nel caso concreto la persona offesa non era stata citata perché irreperibile, sicché risultava priva di riscontro l’affermazione del ricorrente circa una pretesa volontà di sottrarsi all’esame.
La Corte ha quindi ricostruito l’evoluzione giurisprudenziale: muovendo dalla Sez. Un. n. 27918 del 2010, superata dalla giurisprudenza europea, la Grande Camera della Corte EDU con le sentenze Al-Khawaja e Taheri c. Regno Unito del 15.12.2011 e Schatschaschwili c. Germania del 15.12.2015 ha affermato che la prova unica o determinante non verificata in contraddittorio non si traduce automaticamente in violazione dell’equo processo, ove la restrizione difensiva sia controbilanciata da sufficienti fattori compensativi, incluse solide garanzie procedurali.
Su tale base, la giurisprudenza interna ha precisato che le garanzie procedurali consistono nell’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, anche mediante lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, potendo tali garanzie essere anche alternative alla verifica di riscontri esterni. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva compiuto un accurato vaglio di credibilità, rilevando coerenza e verosimiglianza delle dichiarazioni, l’assenza di motivi di falsa accusa e il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa senza ombra di dubbio il giorno stesso del fatto.
Quanto all’errore sull’età apparente dell’autore del reato, i giudici di merito hanno ritenuto non illogicamente che esso non inficiasse l’attendibilità del riconoscimento. La Corte ha inoltre individuato un ulteriore riscontro esterno nell’uso, da parte dell’imputato, dell’automobile indicata dalla persona offesa. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 512 c.p.p. – Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione
- Art. 526 c.p.p. – Prove utilizzabili ai fini della deliberazione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso