Sindacabilità in Cassazione del diniego attenuanti generiche per il trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. 7 n. 5579 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e congrua. La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche si intende disattesa con motivazione implicita quando il giudice di merito abbia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio fondata su analogo ordine di ragioni. In tema di dosimetria della pena, il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, che resta discrezionale e insindacabile se logicamente motivata.
Il Fatto
Un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La corte territoriale, nel confermare la responsabilità per il reato satellite, aveva valutato negativamente ai fini della dosimetria della pena le gravi modalità del fatto, le circostanze in cui si era consumato il porto dell’arma clandestina e il contesto criminoso di riferimento.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente osservato che i motivi dedotti dal ricorrente non sono consentiti in sede di legittimità, in quanto attengono al trattamento punitivo e sono sorretti da motivazione sufficiente e non illogica, che ha adeguatamente esaminato le deduzioni difensive.
Il ricorrente, inoltre, non si è confrontato adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che è apparsa logica, congrua e corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.
La Corte ha richiamato il principio per cui la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita quando il giudice di merito abbia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi.
Nel caso di specie, i giudici di appello avevano dato conto, ai fini della dosimetria della pena, di aver valutato negativamente le gravi modalità del fatto, le circostanze in cui si era consumato il porto dell’arma clandestina e il contesto criminoso, così fornendo una motivazione adeguata anche in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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