Cessione del credito e legittimazione del creditore cedente nella procedura concorsuale (Cass. civ. Sez. I n. 12079 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di cessione del credito nell’ambito di una procedura concorsuale, la legittimazione a partecipare al concorso dipende dall’anteriorità del credito ceduto e non dall’anteriorità della cessione, potendo il credito essere ceduto anche dopo l’apertura della procedura. Poiché nessuna norma impone al cedente di comunicare la cessione al curatore, al commissario giudiziale o al commissario liquidatore, fino a quando tale comunicazione non interviene il creditore originario resta legittimato a prendere parte alle varie fasi della procedura. Ne consegue che il creditore cedente, che non abbia comunicato la cessione agli organi della procedura, è legittimato a proporre istanza di risoluzione del concordato preventivo e istanza di fallimento.

Il Fatto

Un imprenditore individuale aveva ottenuto l’omologazione di un concordato preventivo. Una banca, incorporata per fusione la società di leasing originariamente creditrice, aveva chiesto la risoluzione del concordato e la dichiarazione di fallimento. Il Tribunale aveva dichiarato il fallimento dopo aver risolto il concordato. La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza del 29.06.2022, respinse il reclamo dell’imprenditore.

La corte distrettuale ritenne la banca legittimata, nonostante la cessione del credito a una società veicolo nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione: la banca era rimasta creditrice concorsuale, non avendo mai comunicato la cessione agli organi della procedura, ed era comunque munita di procura rilasciata dalla cessionaria. Il fallito propose ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la violazione degli artt. 115 e 169 l. fall. e dell’art. 1264 cod. civ., sostenendo che la banca avesse ceduto il credito ad altra società e avesse agito iure proprio e non in nome della cessionaria. Secondo il ricorrente, l’art. 115 l. fall., non richiamato dall’art. 169 l. fall., sarebbe inapplicabile al concordato preventivo, con conseguente irrilevanza della mancata comunicazione della cessione.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza richiamata — Cass. nn. 10454/2014, 6930/2019 e 2217/2022 — in caso di cessione di un credito la possibilità di partecipare al concorso dipende dall’anteriorità del credito ceduto e non dall’anteriorità della cessione; il credito verso il fallito può essere ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento, rilevando l’anteriorità della cessione solo ai fini della compensazione, ex art. 56, comma 2, l. fall., o del voto nel concordato fallimentare, ex art. 127, ultimo comma, l. fall.

La Corte ha qualificato la circolazione dei crediti nelle procedure concorsuali come fenomeno fisiologico, confermato dall’art. 115, comma 2, l. fall., che detta una regola attinente alla fase di chiusura del fallimento e non poteva essere richiamato dall’art. 169 l. fall. in tema di effetti dell’apertura del concordato per i creditori. Poiché nessun obbligo di comunicazione della cessione è previsto, fino a quando la comunicazione non interviene il creditore originario resta legittimato a partecipare alle varie fasi della procedura.

Nel caso concreto la corte d’appello aveva fondato la legittimazione anche su elementi di fatto non scalfiti: l’imprenditore, pur avendo presentato la domanda di ammissione al concordato nel 2015, non aveva mai contestato la qualità di creditrice concorsuale della banca, ammessa a partecipare alle operazioni di voto, mentre gli organi della procedura non avevano ricevuto alcuna comunicazione della cessione. La cedente, inoltre, aveva conservato il potere di agire in forza della procura del 3 marzo 2016, che prevedeva espressamente la possibilità di agire anche senza spendita del nome della mandante.

Il secondo e il terzo motivo, che investivano il capo relativo alla ritualità dell’istanza orale di fallimento, sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse: il loro eventuale accoglimento non avrebbe potuto determinare la cassazione della pronuncia, sorretta dall’altra ratio decidendi rimasta integra. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., all’ulteriore somma equitativamente determinata, nonché al versamento alla cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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