Possesso dell’erede e risarcimento per occupazione senza titolo (Cass. civ. Sez. II n. 6458 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La continuità del possesso nell’erede, sancita dall’art. 1146 cod. civ., opera esclusivamente a favore del possessore e del suo erede e non può essere invocata dai terzi. Da tale norma non è dato desumere alcuna presunzione di protrazione, in capo all’erede, della condotta illecita del dante causa, con la conseguenza che chi agisce per il risarcimento del danno da occupazione senza titolo non può fondare la propria pretesa sul mero subentro ereditario. La produzione di documenti nuovi in appello, ai sensi dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis, presuppone non solo l’assenza di tardività rispetto alla preclusione istruttoria, ma anche l’insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini da parte del giudice di primo grado. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è deducibile solo quando il giudice di merito disattenda il principio di libera valutazione delle prove in assenza di deroga normativamente prevista, ovvero valuti secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a diverso regime.
Il Fatto
Alcuni coeredi convenivano in giudizio, davanti al Tribunale, altri soggetti chiedendo la consegna di un appartamento e di un’autorimessa, di cui assumevano la proprietà in forza di una sentenza di divisione passata in giudicato, oltre al risarcimento dei danni da illegittima occupazione. Le domande erano rigettate in primo grado.
La Corte d’Appello accoglieva solo in parte l’impugnazione, condannando taluni appellati al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per l’estromissione dal godimento della quota spettante prima del passaggio in giudicato della domanda di divisione, e rigettava l’appello incidentale. I soccombenti ricorrevano per cassazione con più motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo all’inammissibilità di documenti prodotti in appello, è infondato. La Corte rileva che la preclusione istruttoria di primo grado non si era consolidata alla data indicata dai ricorrenti, poiché il giudice aveva dapprima rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e poi riaperto l’istruttoria con successiva ordinanza. La produzione di nuovi documenti in appello, secondo l’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. nel testo anteriore alla novella, presuppone infatti anche l’insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini.
Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La doglianza di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è inammissibile, perché il principio di libera valutazione delle prove è violato solo in presenza di valutazioni compiute in assenza di deroga normativa. È del pari inammissibile la contestazione circa il giudizio di non decisività di una dichiarazione resa in un precedente giudizio: l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità.
Nel merito, la Corte esclude che dall’art. 1146 cod. civ. possa trarsi la presunzione, invocata dai ricorrenti, del mantenimento del possesso da parte dell’erede. La norma risponde all’esigenza di non interruzione dei rapporti giuridici del defunto e opera a favore del possessore e dell’erede, non dei terzi. Ammettere la presunzione contraria significherebbe presumere il protrarsi di una condotta illecita dal dante causa all’erede.
Il terzo motivo è infondato: la Corte d’Appello ha motivato la decorrenza degli interessi dalla data di notificazione dell’atto introduttivo, e i ricorrenti non hanno specificato dove e quando la lettera asseritamente trascurata sarebbe stata prodotta. Il quarto motivo è infondato, poiché la sentenza di assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo e il rigetto della domanda di rilascio è conforme al difetto di interesse ex art. 100 cod. proc. civ..
Il quinto motivo è inammissibile per difetto di interesse: non è individuabile alcuna utilità concreta per il ricorrente a ottenere la declaratoria di inammissibilità, invece del rigetto nel merito, della domanda riconvenzionale avversaria. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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