Giudicato sul vincolo pertinenziale e riduzione al 25% della superficie TARI (Cass. civ. Sez. V n. 33132 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi tra le stesse parti su un elemento costitutivo della fattispecie tributaria a carattere tendenzialmente permanente, quale il vincolo di pertinenzialità e il conseguente diritto alla riduzione al 25% della superficie tassabile, estende la propria efficacia ai periodi d’imposta successivi. Tale efficacia non trova ostacolo nel principio di autonomia dei periodi d’imposta, che opera soltanto per i fatti variabili da periodo a periodo e non per gli elementi che si estendono a una pluralità di annualità. Spetta all’ente impositore allegare un mutamento della situazione di fatto riferito all’annualità in esame per sottrarsi al vincolo.
Il Fatto
Due contribuenti, comproprietari di un seminterrato e proprietari di un box in un Comune campano, hanno impugnato due avvisi di accertamento TARI per l’anno 2017. Essi lamentavano l’erronea determinazione della superficie imponibile, l’insussistenza della propria legittimazione passiva — essendo il locale utilizzato da terzi che pagavano la tassa — e l’inutilizzabilità dei dati catastali, già ritenuti erronei in pronunce relative a periodi d’imposta precedenti.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto i ricorsi, e la Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha confermato la decisione, escludendo l’esistenza di un giudicato esterno riferito agli anni 2011-2016 e rilevando che i contribuenti non avevano dimostrato l’identità delle evidenze. Avverso tale pronuncia i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo, che censurava la violazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. in relazione al giudicato formatosi su elementi immutati e immutabili, idonei a giustificare la riduzione della superficie tassabile al 25% in quanto pertinenziali ad altri immobili principali non comunicanti.
Dagli atti risultano diverse sentenze — tra cui alcune della stessa Commissione Regionale — che hanno annullato accertamenti TARI per gli anni dal 2011 al 2016 e per il 2018, riconoscendo la riduzione al 25%, tutte corredate da attestazione del passaggio in giudicato. Essendo intercorse tra le stesse parti e sui medesimi immobili, tali pronunce devono ritenersi vincolanti anche nel procedimento in esame.
Anche il secondo motivo è fondato. La Corte richiama il più recente orientamento secondo cui occorre distinguere tra gli elementi di fattispecie tendenzialmente permanenti e quelli potenzialmente mutevoli. Quando due giudizi tra le stesse parti riguardino il medesimo rapporto giuridico e uno sia definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto su un punto fondamentale comune, premessa logica del dispositivo, preclude il riesame dello stesso punto, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse. Tale efficacia, riferibile anche ai rapporti di durata, non incontra ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, che opera per i fatti non aventi carattere di durata e variabili da periodo a periodo.
Nel caso concreto il giudicato sul riconoscimento del vincolo di pertinenzialità e del conseguente diritto alla riduzione al 25% non è collegato a fatti variabili, ma assume valenza tendenzialmente permanente ed estende la sua efficacia ai periodi d’imposta successivi. L’ente impositore non ha dedotto alcuna circostanza idonea ad accreditare un mutamento della situazione di fatto con riferimento all’annualità in esame.
Il terzo e il quarto motivo restano assorbiti dall’accoglimento dei precedenti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito, accoglie il ricorso originario e riduce la superficie tassabile al 25%, compensando integralmente le spese di tutti i gradi per la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni.
Nota della Redazione
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