Motivazione apparente e criteri di stima imposta registro insindacabili in cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 26129 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione meramente apparente, il vizio ricorre solo quando il giudice, violando l’obbligo costituzionalmente imposto, omette di esporre i motivi in fatto e in diritto della decisione o non illustra l’iter logico seguito. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà o insufficienza della motivazione: il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost. La valutazione delle prove e l’accertamento del valore degli immobili ai fini dell’imposta di registro costituiscono questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità, anche quando dedotta come violazione dei criteri di stima.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo al trasferimento, nel 2017, di un immobile abitativo sito in Genova. L’Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato in atto, rideterminandolo in misura superiore; il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso, fissando un valore intermedio.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria ha respinto sia l’appello principale dei contribuenti sia quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dall’Agenzia con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato infondato e rigettato. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’apparenza, la contraddittorietà e la perplessità della motivazione, invocando gli artt. 111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La Corte ricostruisce la nozione di motivazione apparente: il vizio sussiste solo quando il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto, oppure non specifica le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta. Richiamando Sez. I n. 7090 del 03.03.2022, il Collegio ribadisce che, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione non sono più ammissibili.
Il sindacato di legittimità resta quindi circoscritto alla verifica del minimo costituzionale, violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile. Nel caso di specie la sentenza impugnata non incorre in tale vizio, avendo i giudici di appello condiviso la valutazione del primo grado, condotta tenendo conto delle caratteristiche dell’immobile e del contesto urbano, con attribuzione di un valore inferiore ai minimi dei valori OMI per la zona.
La Corte osserva poi che la valutazione delle prove è questione di merito insindacabile, citando Sez. II n. 21187 del 08.08.2019: sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove e la scelta di quelle idonee a formare il convincimento.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 51, terzo comma, e 52 d.P.R. n. 131 del 1986, dell’art. 1, comma 307, l. n. 296 del 2006 e del provvedimento direttoriale del 27 luglio 2007, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato: anche qui si invoca una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. I criteri di stima del valore degli immobili sono predeterminati dalle norme e la dedotta contravvenzione al provvedimento direttoriale non integra violazione di legge, vertendosi in una valutazione di fatto, per giunta resa in doppia conforme di merito.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese di legittimità, liquidate in 2.400,00 euro per compensi, oltre alle spese anticipate a debito, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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