Notifica atti impositivi, rileva la consegna all’ufficio postale (Cass. civ. Sez. V n. 30225 del 16.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, non ostando né la natura recettizia dell’atto né la qualità del soggetto deputato alla notificazione. Ne consegue che, ai fini del rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, rileva la data in cui l’ente ha posto in essere gli elementi necessari alla notifica, e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dell’atto da parte del contribuente. È pertanto tempestiva la notifica consegnata all’ufficio postale entro il termine, ancorché ricevuta dal destinatario in epoca successiva. Resta irrilevante, a tal fine, la sola data di spedizione.
Il Fatto
Un Comune ha notificato a una società un avviso di accertamento per il pagamento dell’ICI relativa all’anno 2013. La società ha impugnato l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile, per non essere stato allegato l’atto impugnato.
La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di primo grado. Ha escluso l’inammissibilità, non essendo previsto l’obbligo di allegazione a pena di decadenza, e ha ritenuto tardiva la notifica, perché perfezionatasi nel 2019 e non entro il 31 dicembre 2018. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; la società è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e delle norme sulla notificazione, contestando l’affermazione secondo cui, per non incorrere nella decadenza, sarebbe stato necessario conseguire entro il 31 dicembre il perfezionamento della notificazione con la consegna del plico al destinatario.
La Corte ha preliminarmente verificato la tempestività del ricorso. La sentenza impugnata, depositata il 24 novembre 2021, non era stata notificata; la notifica a mezzo pec, consegnata e accettata il 20 maggio 2022, risulta effettuata nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 40543 del 2021: il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione trova sempre applicazione, a nulla rilevando la peculiare natura recettizia degli atti impositivi né la qualità del soggetto che li notifica. Ne deriva che assume rilievo la data in cui l’ente ha posto in essere gli elementi necessari alla notifica, e non quella, eventualmente successiva, della conoscenza da parte del contribuente.
Nel caso concreto risultava pacifico e documentato che il Comune aveva consegnato l’atto all’ufficio postale per la notifica il 21 dicembre 2018. Considerato che l’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 impone la notifica degli avvisi di accertamento a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, l’avviso relativo all’ICI 2013 è stato ritenuto tempestivamente notificato.
La sentenza impugnata non si era conformata all’indirizzo di legittimità richiamato. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la decisione e, decidendo nel merito, rigettato l’originario ricorso della società. Le spese del merito sono state compensate, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza nel corso dei primi due gradi, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.