Notifica del ricorso per cassazione provata solo dall’avviso di ricevimento (Cass. civ. Sez. V n. 26130 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prova della notifica del ricorso per cassazione è data esclusivamente dall’avviso di ricevimento, unico atto idoneo a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio. La spedizione dell’atto, in assenza della ricevuta di ritorno, non produce alcun effetto giuridico rilevante: non consente di ritenere tempestiva la notifica né di imputare al notificante l’esito del tentativo. Ne consegue che il ricorso notificato oltre il termine lungo di sei mesi è tardivo e va dichiarato inammissibile, ogni altra questione restando assorbita.

Il Fatto

Un Comune aveva notificato avvisi di accertamento per il pagamento dell’ICI relativa agli anni 2008/2011, per un importo di 30.158,00 €, nei confronti di una Fondazione contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto le ragioni della contribuente e la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva respinto l’appello dell’ente locale con la sentenza n. 100/6/2020, depositata il 22 gennaio 2020 e non notificata.

Contro tale pronuncia il Comune ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi. La contribuente ha resistito con controricorso ed eccepito la tardività del ricorso. La questione decisiva concerne il rispetto del termine per la notifica dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività, accogliendo l’eccezione della contribuente. Il termine lungo di sei mesi per la notifica del ricorso, decorrente dal deposito della sentenza impugnata, scadeva il 26 ottobre 2020, tenuto conto della sospensione dei termini di cui agli artt. 83 d.l. n. 18/2020 e 36 d.l. n. 23/2020 e della sospensione feriale.

Un primo tentativo di notifica, spedito il 26 ottobre 2020, non era munito del relativo avviso di ricevimento. La nota di iscrizione a ruolo indicava la presentazione del ricorso per la notifica in quella data, senza menzione dell’esito. La Corte ribadisce che l’avviso di ricevimento è l’unico atto idoneo a dimostrare la notifica, richiamando Cass. n. 24439/2026, Cass. n. 28897/2025 e Cass. n. 20778/2021. Da quel tentativo non può dunque trarsi alcuna conseguenza, se non la mancata prova del suo perfezionamento.

L’unico dato rilevante resta quindi la notifica del 23/29 dicembre 2020, la quale, rispetto alla scadenza del 26 ottobre 2020, colloca il ricorso oltre il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. Il ricorso risulta pertanto tardivamente proposto.

Da tali rilievi deriva l’inammissibilità del ricorso, con valutazione assorbente rispetto a ogni altra questione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente. La Corte dà inoltre atto della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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