Motivazione apparente sulla temerarietà della lite e condanna ex art. 96 c.p.c. (Cass. civ. Sez. III n. 34069 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. presuppone un giudizio di fatto sull’esistenza del dolo o della colpa grave della parte, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità quando sorretto da adeguata motivazione. Qualora il giudice d’appello si limiti ad asserire la pretestuosità delle eccezioni di rito e di merito senza dar conto dell’accertamento della malafede o della colpa grave, la motivazione è apparente e la censura è manifestamente fondata. La doglianza che prospetti la sola assenza di logica motivazione va riqualificata in tal senso, restando esclusa la prospettazione di un diverso accertamento di fatto. Accolto il ricorso su tale motivo, non occorrendo ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con esclusione della condanna ex art. 96 cod. proc. civ.

Il Fatto

Un Tribunale emetteva decreto ingiuntivo nei confronti di un garante per il pagamento di una somma dovuta da una società in base a un contratto di somministrazione. L’opposizione del garante veniva rigettata con condanna anche ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Proposto appello, la Corte territoriale rigettava il gravame, confermando la valutazione di temerarietà della lite. Il garante ricorreva in cassazione con cinque motivi; la controricorrente resisteva e proponeva ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento del ricorso principale.

La Motivazione della Corte

I primi quattro motivi ruotano attorno alla decadenza ex art. 1957 cod. civ. e alla qualificazione della scrittura di garanzia. Secondo la Corte, la fonte dell’obbligazione è stata identificata dal primo giudice come contratto autonomo di garanzia, con esclusione della fideiussione, e tale qualificazione è stata confermata in appello. Le censure che assumono natura fideiussoria del negozio non fronteggiano questa ratio e risultano inammissibili o non accoglibili.

Il secondo motivo è giudicato contraddittorio: da un lato si afferma che il primo giudice rigettò l’eccezione perchè ritenne il negozio autonomo, dall’altro si sostiene la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per aver il giudice d’appello esaminato l’applicabilità della norma. Il terzo motivo è qualificato come ricostruzione di merito, non imperniata su un unico fatto decisivo, e urta contro il divieto di riesame nel merito.

Il quinto motivo concerne la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. La Corte richiama il principio per cui l’applicazione della norma esige un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile se adeguatamente motivato (Cass. n. 27094/2021). Nel caso concreto la motivazione d’appello si limita a definire pretestuose le eccezioni e manifestamente fondate le ragioni avversarie: si tratta di motivazione apparente, assertiva e generica.

Il motivo è pertanto riqualificato come censura di assenza di motivazione e accolto nei limiti indicati. Non necessitando ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con esclusione della condanna ex art. 96. Il ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento su profili non toccati, è dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Le spese di legittimità sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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