Nullità della fideiussione a valle e onere di allegazione del ricorrente (Cass. civ. Sez. III n. 20963 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di nullità negoziali, ove in sede di legittimità se ne contesti il mancato rilievo ufficioso, occorre dedurre, a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità, anche l’emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare la nullità. La nullità parziale del contratto “a valle” che costituisca esecuzione di un’intesa restrittiva concordata “a monte” è rilevabile d’ufficio, purché risultino agli atti tutte le circostanze fattuali che la fondano. Non è sufficiente prospettare di avere eccepito la nullità in appello con la comparsa conclusionale e sostenere che il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi: in difetto di allegazione degli elementi costitutivi, è preclusa ogni valutazione sulla correttezza dell’omesso rilievo ufficioso.
Il Fatto
La società debitrice intrattiene un rapporto di conto con una banca, garantito da fideiussione prestata da tre garanti. Dopo il recesso della banca dal rapporto, il creditore ottiene un decreto ingiuntivo di circa centosessantottomila euro. Gli ingiunti propongono opposizione davanti al Tribunale, eccependo l’illegittimità degli interessi per il tempo di addebito trimestrale, per anatocismo e per superamento del tasso soglia.
Espletata la consulenza tecnica, il giudice di primo grado accoglie in parte l’opposizione, revoca il decreto e riduce la somma dovuta. La decisione è confermata in appello. La società debitrice e i garanti propongono quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando il mancato rilievo ufficioso della nullità delle fideiussioni per violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione preliminare della fondatezza della proposta di definizione anticipata, basata sulla asserita improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relata di notifica e sul superamento del termine. La proposta è disattesa a seguito dell’opposizione dei ricorrenti: il ricorso risulta notificato nel termine dei sessanta giorni dalla notifica della sentenza di appello e supera dunque la prova di resistenza.
Nel merito, il motivo è dichiarato inammissibile. I ricorrenti denunciano un omesso esame di fatto decisivo, ma in realtà lamentano una violazione di legge: il mancato rilievo d’ufficio di una questione di nullità. Essi sostengono di avere posto la questione con la comparsa conclusionale in appello, deducendo che la fideiussione contiene clausole attuative di un’intesa restrittiva pattuita “a monte”.
La Corte ricorda che la nullità parziale del contratto “a valle” è rilevabile d’ufficio, a condizione che risultino agli atti tutte le circostanze fattuali che danno luogo alla nullità (Cass. 1851/2025). Richiama però il principio secondo cui, ove si contesti il mancato rilievo ufficioso, occorre dedurre, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, anche l’emersione nel merito degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare la nullità (Cass. 30505/2023).
Nella specie i ricorrenti si limitano a prospettare di avere eccepito la nullità in appello e a sostenere che il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi, riportando poi il contenuto di una decisione di merito. Difetta così l’indicazione delle ragioni della nullità, ossia del fatto che la fideiussione concreta attui l’accordo generale a monte. Manca l’indicazione degli elementi che avrebbero dovuto portare il giudice di merito a rilevare d’ufficio la nullità, essendo peraltro l’eccezione tardiva e generica.
In difetto di tali elementi è preclusa ogni valutazione sulla correttezza dell’omissione. Il ricorso è pertanto inammissibile e i ricorrenti sono condannati in solido alle spese di cassazione, liquidate in favore di ciascuna parte controricorrente, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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