Motivazione apparente e vizio di specificità dell’appello: la Cassazione annulla (Cass. civ. Sez. III n. 2925 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. presuppone che il motivo di gravame sia incomprensibile nella sua portata e nel suo petitum, non già che esso sia infondato nel merito. Ne consegue che è erronea in iure la sentenza d’appello che, dopo aver dichiarato l’inammissibilità per genericità del motivo, ne esamini comunque il merito, giacché tale pronuncia spoglia il giudice della potestas iudicandi e rende tamquam non essent le ulteriori statuizioni. Ove invece il rigetto sia motivato con un’affermazione tautologica, che spiega il concetto con il concetto medesimo, la sentenza è nulla per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., restando al di sotto del minimo costituzionale della motivazione.
Il Fatto
I proprietari di un immobile avevano convenuto in giudizio la conduttrice per ottenere il rilascio dell’immobile e il risarcimento del danno da perduta disponibilità. La convenuta si era difesa deducendo che i proprietari, al momento della stipula, avevano preteso condizioni più onerose di quelle pattuite e avevano taciuto irregolarità edilizie del bene; in via riconvenzionale aveva chiesto il risarcimento dei danni, la rifusione delle migliorie e la restituzione della cauzione.
Il Tribunale accolse la domanda attorea e rigettò quella riconvenzionale. La Corte d’appello di Bologna rigettò il gravame. La conduttrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La ricorrente muove da un erroneo presupposto: assume che la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile, ex art. 342 cod. proc. civ., il primo motivo d’appello, mentre in realtà lo ha scrutinato nel merito, ritenendo non dimostrata la rilevanza delle prove non ammesse. Il motivo, dunque, non si correla alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La ricorrente, inoltre, non ha adempiuto all’onere imposto dall’art. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ., non mettendo la Corte in condizione di valutare la pertinenza delle deduzioni d’appello rispetto alla motivazione di primo grado.
Il secondo motivo è infondato: la Corte d’appello non ha pronunciato alcuna nuova condanna, ma ha soltanto ridotto il quantum debeatur defalcando gli interessi sulla cauzione.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte rinvia ai principi delle Sezioni Unite n. 33645 del 15.11.2022: non esistono danni in re ipsa, ma l’esistenza concreta del danno può desumersi dalla prova presuntiva e dall’id quod plerumque accidit. Per i danni che toccano il contenuto del diritto, come la privazione della disponibilità dell’immobile, il pregiudizio consiste nella perdita oggettiva di una facoltà suscettibile di valutazione economica.
Il quarto motivo è accolto. Le censure proposte in appello sulla responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ. erano chiare nel petitum ed esigevano una risposta analitica. La motivazione della Corte territoriale è però ambigua: l’espressione sull’inammissibilità del motivo per difetto di specificità non consente di stabilire se sia stata dichiarata l’inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ. o se si tratti di un mero obiter dictum. In entrambi i casi la sentenza non sfugge a cassazione: se l’appello fosse stato dichiarato inammissibile, le ulteriori statuizioni di merito sarebbero tamquam non essent; se invece si fosse trattato di un obiter, la sentenza sarebbe nulla per motivazione tautologica, perché afferma che il motivo è infondato “perché inidoneo a confutare” la decisione impugnata.
Il quinto motivo resta assorbito dall’accoglimento del quarto. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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