Responsabilità da cose in custodia e condotta colposa del danneggiato (Cass. civ. Sez. 3 n. 17971 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., di natura oggettiva, l’esonero del custode può derivare o dalla prova del caso fortuito, quale fatto giuridico privo di intermediazione soggettiva, o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, delle condotte del danneggiato o di un terzo. Tali condotte, inquadrabili come fatti umani, devono avere natura colposa, senza che sia richiesto che si presentino anche come autonome, eccezionali, imprevedibili e inevitabili. Ne consegue che l’eventuale condotta colposa del danneggiato non solo può concorrere, ma può addirittura escludere la responsabilità del custode, in base a un giudizio che valuta l’onere di ragionevole cautela dell’utente: quanto più è prevedibile la fonte del danno, tanto più incide l’efficienza causale del contegno imprudente, fino ad annullare il contributo del pericolo occasionato dalla cosa custodita.
Il Fatto
Il ricorrente, alla guida del proprio motoveicolo, rovinava a terra a causa di un asserito brecciolino non visibile, per il colore simile a quello della strada e per la scarsa illuminazione, citando in giudizio il Comune per il risarcimento dei danni. Il Comune chiamava in causa l’appaltatrice, poi fallita, la quale chiamava la subappaltatrice, che a sua volta chiamava l’assicuratrice. Il giudice di pace rigettava la domanda per mancata prova dell’insidia.
In sede di gravame, il Tribunale respingeva l’appello, ritenendo che la colpa del danneggiato costituisse caso fortuito idoneo a escludere ogni responsabilità dell’amministrazione proprietaria della strada. Il danneggiato proponeva quindi ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità premette che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva e può essere esclusa dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione che la condotta del danneggiato abbia avuto rilevanza causale esclusiva o concorrente. Richiamando un consolidato orientamento, ribadisce che per l’esonero del custode non è necessaria la prova che la condotta del danneggiato sia stata imprevedibile, eccezionale o inevitabile: è sufficiente che essa sia colposa, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ..
Il primo motivo di ricorso è dichiarato inammissibile: la censura si fonda sull’erroneo presupposto che incomba sul custode la prova dell’imprevedibilità della condotta del danneggiato e, nel merito, propone una rivisitazione del giudizio di fatto, già svolto dal tribunale sulla base della disamina degli elementi acquisiti.
Il secondo motivo è ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte osserva che il giudice d’appello ha accertato la responsabilità esclusiva del conducente, rendendo estranea alla decisione ogni considerazione sull’addebitabilità del pericolo all’amministrazione. Inoltre, la sentenza impugnata ha individuato la condotta doverosa omessa, consistente nella necessità di un particolare adeguamento della guida a fronte di un pericolo prevedibile e visibile, quale la presenza di brecciolino su tutta la strada nota al danneggiato, con illuminazione presente.
Il terzo motivo è infine superato dalle considerazioni già svolte, riducendosi a un tentativo di rivalutazione degli accertamenti di fatto. Il ricorso viene pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e all’ulteriore versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2051 c.c. – Danno cagionato da cosa in custodia