La motivazione per relationem in appello deve confutare le censure specifiche (Cass. pen. Sez. 3 n. 1767 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente la sentenza di appello che, nel confermare la condanna, si limiti a formule di stile, senza offrire un esame analitico delle censure dedotte dall’appellante e senza integrare le ragioni del primo giudice. La motivazione per relationem, pur consentita quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi degli elementi di prova, presuppone pur sempre un’apprezzabile integrazione, non potendo risolversi in un generico richiamo alla pronuncia gravata. Il giudice d’appello, a fronte di motivi specifici che individuino i punti della decisione censurati, è tenuto a confutare le singole doglianze, anche richiamando specifici passaggi motivazionali della sentenza di primo grado, essendo il giudizio di appello una rivisitazione integrale del punto oggetto di doglianza.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone, che aveva dichiarato l’imputata responsabile del reato di cui all’art. 718 cod. pen., condannandola alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 206,00 di ammenda. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, deducendo plurimi motivi.

Con il primo motivo ha denunciato l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all’art. 718 cod. pen., contestando che la Corte territoriale avesse confermato la condanna con una motivazione meramente apparente, priva di risposta specifica ai motivi di gravame riguardanti la carenza dei requisiti strutturali del reato, quali l’aleatorietà del gioco e il fine di lucro. Con gli altri motivi ha dedotto l’omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e l’eccessività del trattamento sanzionatorio per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, rilevando che la sentenza impugnata si esauriva in una sequela di clausole di stile, applicabili a qualunque vicenda processuale. Il provvedimento, infatti, non conteneva neppure una sommaria sintesi delle doglianze difensive, limitandosi ad affermare che la sentenza di primo grado appariva correttamente motivata e che le censure erano infondate.

La Corte ha ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella di primo grado per formare un unico corpo argomentativo quando le decisioni concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova, ma ha precisato che deve pur sempre trattarsi di una integrazione. È necessario, cioè, che la motivazione del secondo grado rechi un esame delle censure proposte, evidenziando un’argomentata concordanza con la decisione appellata. Tale condizione non ricorre quando la formulazione della sentenza imponga di fare esclusivo riferimento a quanto esposto nella pronuncia di primo grado per soppesare la fondatezza delle argomentazioni difensive.

Le generiche affermazioni non trovavano giustificazione neppure in un deficit di specificità dei motivi di appello. La Corte ha richiamato il principio consolidato per cui la motivazione per relationem è consentita quando le censure non contengano elementi di novità rispetto a quelle già esaminate dal primo giudice, ma nel caso in esame la ricorrente aveva sollevato questioni relative alla qualificazione giuridica dell’illecito che, se accolte, avrebbero reso inevitabile un giudizio di assoluzione.

La Corte ha poi richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite Galtelli, secondo cui il giudice d’appello è investito di una rivisitazione integrale della decisione con i medesimi poteri del primo giudice e deve essere connotato da motivi specifici. La manifesta infondatezza non è causa di inammissibilità dell’appello, con la conseguenza che il giudice di secondo grado non può fare ricorso alla speciale procedura di cui all’art. 591 cod. proc. pen. in presenza di motivi caratterizzati da specificità. Nel caso di specie, l’ammissibilità del gravame era confermata dalla stessa decisione impugnata, che aveva proceduto a una valutazione nel merito senza rilevarne la genericità.

La Corte ha concluso che la Corte territoriale era venuta meno all’obbligo di motivazione, avendo reso il giudizio di appello del tutto irrilevante. Ha infine ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione, in quanto il decorso del termine era stato sospeso dalla legge n. 103 del 2017, e ha disposto l’annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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