Rito camerale mutato in udienza senza avviso annulla la sentenza (Cass. pen. Sez. 3 n. 1769 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando la corte d’appello intenda procedere alla trattazione orale, essendo stato il procedimento fissato per la trattazione in camera di consiglio, è necessaria una modifica del rito disposta con esplicito provvedimento, non bastando la mera circostanza che l’udienza si sia celebrata in forma orale. La modifica d’ufficio del rito, da camerale a orale, ai sensi dell’art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., deve essere comunicata alle parti mediante l’avviso previsto dall’art. 601 cod. proc. pen.; l’omissione di tale avviso determina una nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del diritto di intervento dell’imputato. La nullità è sanata se non dedotta con il primo atto utile ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen. La corte di cassazione, nell’esercizio del controllo sulla questione processuale, ha accesso diretto agli atti del procedimento.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di cassazione, aveva confermato la sentenza del Tribunale di Roma che condannava il ricorrente alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 140 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen. Il decreto di citazione in appello comunicava che l’udienza si sarebbe svolta senza la presenza delle parti, secondo il rito camerale.

L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo la nullità della sentenza impugnata, emessa dopo una trattazione orale pur in assenza di qualsivoglia richiesta delle parti in tal senso e, soprattutto, senza che al difensore dell’imputato fosse stato dato avviso della mutata modalità di celebrazione dell’udienza alla quale egli non partecipava, avendo trasmesso conclusioni scritte.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dall’esame degli atti processuali, accessibili al giudice di legittimità in quanto si verte in tema di questione processuale, è emerso che il decreto di fissazione dell’udienza del 30/04/2025 prevedeva che, in assenza di espressa richiesta, il procedimento sarebbe stato svolto in forma camerale, senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori. Il difensore dell’imputato aveva trasmesso conclusioni scritte in data 31/03/2025, formulate analogamente a quelle del Procuratore generale presso la Corte d’appello, non avendo alcuna delle parti richiesto la trattazione orale.

Tuttavia, dal verbale dell’udienza del 30/04/2025, gli atti hanno rivelato che l’udienza si è svolta con il rito della trattazione orale, alla sola presenza del pubblico ministero e in assenza dell’imputato e del suo difensore, i quali non avevano ricevuto alcun avviso circa la modifica del rito. La Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., la corte può disporre d’ufficio la trattazione in udienza quando il caso è di particolare complessità o richiede la discussione orale; in tal caso deve darne avviso alle parti a norma dell’art. 601 cod. proc. pen..

L’omissione di tale avviso all’imputato e al difensore, con conseguente celebrazione dell’udienza in forma orale in assenza di un esplicito provvedimento in tal senso, costituisce nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., poiché la modifica del rito comporta una violazione del diritto di intervento dell’imputato. La relativa eccezione, sollevata dal difensore con il ricorso per cassazione quale primo atto utile, si appalesa tempestiva ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen.

La sentenza impugnata è stata conseguentemente annullata, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Roma per l’ulteriore corso, secondo il meccanismo proprio dell’annullamento con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 601 c.p.p.

Tutte le 104 sentenze sull'art. 601 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *