Sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria e onere motivazionale (Cass. pen. n. 36029/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, il giudice deve valutare i criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., tra i quali sono comprese le condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non le sue condizioni economiche. La prognosi di inadempimento ostativa alla sostituzione, ai sensi dell’art. 58, comma 2, l. n. 689/1981, si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni, e non alla pena pecuniaria sostitutiva. Il giudice che ometta di valutare la documentazione prodotta dal condannato a dimostrazione della sua capacità di adempimento in caso di conversione della pena detentiva incide nella motivazione, integrando un vizio di legittimità.
Il Fatto
Un imputato è stato condannato in primo grado per i reati di lesioni personali (art. 582 cod. pen.) e di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 cod. pen.), in relazione al mancato pagamento dell’assegno di mantenimento per le annualità del 2016 e del 2017. La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni e ha rideterminato la pena per il residuo reato in due mesi di reclusione, concedendo la sospensione condizionale della pena.
Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omessa sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. La difesa ha lamentato che la Corte d’appello aveva ritenuto l’incapacità di adempimento del ricorrente facendo riferimento a un episodio remoto nel tempo e trascurando la documentazione prodotta (busta paga del marzo 2025 e contratto di locazione) che attestava la sua attuale capacità di adempimento in caso di conversione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza Gagliardi (Sez. U, n. 24476/2010), secondo cui la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche a persona in condizioni economiche disagiate, poiché la prognosi di inadempimento ostativa alla sostituzione, ai sensi dell’art. 58, comma 2, l. n. 689/1981, si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni, e non alla pena pecuniaria sostitutiva. Il giudice, nell’esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie, deve tenere conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche.
La Corte ha rilevato che la Corte d’appello, a fronte di una perimetrazione dell’inadempimento dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento alle annualità del 2016 e del 2017, aveva omesso di valutare la documentazione prodotta dal ricorrente al fine di dimostrare la sua capacità di adempimento in caso di sostituzione della pena detentiva. La motivazione sul punto era quindi carente, integrando un vizio di legittimità.
Tuttavia, la Corte ha rilevato che il termine massimo di prescrizione del reato ascritto era ormai decorso alla data del 20 giugno 2025. In applicazione della regula iuris dettata dalle Sezioni Unite con la sentenza Tettamenti (Sez. U, n. 35490/2009), secondo cui, in caso di estinzione del reato per prescrizione, il giudice deve dichiarare l’estinzione senza procedere al giudizio di merito, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando il reato estinto per prescrizione.
Implicazioni Pratiche
- Richiesta di sostituzione della pena: L’avvocato che richiede la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria deve produrre documentazione attuale (es. buste paga, contratti di locazione) che comprovi le condizioni di vita e la capacità di adempimento dell’imputato, al fine di sollecitare il giudice a una valutazione concreta dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., non essendo ostativa la mera condizione economica disagiata.
- Onere motivazionale del giudice: Il giudice che rigetta la richiesta di sostituzione della pena deve motivare specificamente, valutando la documentazione prodotta e non limitandosi a richiamare episodi remoti o a fare riferimento a una generica incapacità di adempimento, pena l’annullamento della sentenza per vizio di motivazione.
- Prevalenza della prescrizione: In caso di accoglimento del motivo sul trattamento sanzionatorio, l’avvocato deve verificare se il reato sia ormai prescritto, poiché, ai sensi della regula iuris Tettamenti, il giudice di legittimità, in presenza di una causa di estinzione del reato, deve dichiararla senza procedere al giudizio di merito, determinando l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
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