Motivazione avviso registro assolta con estremi della sentenza tassata (Cass. civ. Sez. V n. 7839 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione gravante sull’Amministrazione è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile e conoscibile senza una complessa attività di ricerca. In tal caso si realizza un adeguato bilanciamento tra l’economia dell’azione amministrativa e il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente. La carenza di motivazione di un provvedimento impositivo non può, invece, essere integrata in giudizio dall’Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario; l’erronea affermazione del giudice di merito sul punto va corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., senza travolgere la decisione correttamente assunta nel merito.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per il pagamento dell’imposta di registro dovuta sulla registrazione di una sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia. La contribuente impugnava l’atto davanti alla commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso rilevando la violazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, per non essere stata allegata all’avviso la sentenza presupposto dell’imposta.

La commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo soddisfatto l’obbligo di motivazione perché la sentenza era stata prodotta in copia con le controdeduzioni depositate nel primo grado. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, cui l’Amministrazione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, investono la questione della sufficienza della motivazione contenuta nell’avviso di liquidazione. La Corte richiama il principio di legittimità consolidato in materia di imposta di registro su atti giudiziari: l’obbligo motivazionale è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza o del decreto ingiuntivo, purché tali riferimenti rendano l’atto agevolmente individuabile, così bilanciando le esigenze di economia dell’azione amministrativa e il diritto di difesa del contribuente (Cass., Sez. 5, n. 11283/2022; Sez. 6-5, n. 30084/2021; Sez. 5, n. 239/2021).

Nel caso concreto la stessa ricorrente, riportando il contenuto dell’avviso, aveva evidenziato che in esso erano indicati gli estremi della sentenza oggetto di tassazione, con l’indicazione della data, del numero e dell’ufficio emittente. Ne deriva che il diritto di difesa non è risultato in alcun modo pregiudicato e la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto assolto l’obbligo di motivazione.

La Corte corregge però l’affermazione della commissione regionale secondo cui l’obbligo sarebbe stato soddisfatto per effetto del deposito della copia della sentenza in corso di causa. Sul punto si ribadisce che non è possibile integrare nel corso del giudizio la carenza di motivazione di un provvedimento impositivo: l’avviso privo di congrua motivazione, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, è illegittimo e non può essere sanato dall’Amministrazione per la natura impugnatoria del processo tributario (Cass., Sez. 6-5, n. 12400/2018; Sez. 6-5, n. 14931/2020).

Tale correzione avviene ai sensi dell’art. 384 c.p.c., poiché l’errore di motivazione non travolge la portata della decisione, correttamente resa nel merito. La Corte richiama il potere correttivo che le consente di sostituire o emendare la motivazione quando il giudice del merito abbia deciso correttamente le questioni di diritto (Cass., Sez. Un., n. 28054/2008; Sez. 1, n. 28663/2013; Sez. 5, n. 29886/2017). Il quarto motivo, che denunciava la contraddittorietà della motivazione, resta assorbito dal rigetto dei primi tre. Il ricorso è conclusivamente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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