Appello gemello non riunito improcedibile per ne bis in idem processuale (Cass. civ. Sez. 5 n. 23972 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi in cui avverso una medesima sentenza di merito siano proposte distinte impugnazioni e queste non vengano riunite, la decisione di uno dei due giudizi non incide sulla validità della pronuncia adottata, ma preclude l’esame dell’altro ricorso, che diventa improcedibile. Tale conclusione discende dal principio di unità della decisione, oltre che dai principi del giusto processo e della sua ragionevole durata. Ne consegue, in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenza, per l’impossibilità di pervenire a una pronuncia di merito in ragione della rilevata violazione del principio del ne bis in idem processuale.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza n. 1057/2019, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione delle sanzioni, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 546/1992. La controversia riguardava l’impugnazione di un avviso di attribuzione in surroga di rendita catastale a immobili demaniali, emesso ai sensi dell’art. 1, comma 336, legge n. 311/2004.
Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, incentrati sul potere del giudice tributario di disapplicare d’ufficio le sanzioni. La società contribuente ha resistito con controricorso, eccependo il giudicato esterno e l’estinzione del giudizio di appello per mancata riassunzione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di giudicato esterno, rilevando che l’ordinanza n. 6831/2022, invocata dalla società, riguardava un diverso avviso di accertamento e un differente rapporto sostanziale. Ha altresì dichiarato infondata l’eccezione di estinzione del giudizio, carente di un’attestazione di cancelleria circa la mancata riassunzione del processo a seguito del rinvio disposto con l’ordinanza n. 7646/2022.
La Corte ha, però, evidenziato d’ufficio che, nel caso di specie, avverso la stessa sentenza di primo grado erano stati proposti due distinti appelli, mai riuniti, che avevano dato luogo ad altrettanti ricorsi per cassazione. Uno di questi era già stato deciso con la citata ordinanza n. 7646/2022.
Richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato, la Corte ha affermato che la mancata riunione di impugnazioni avverso la stessa sentenza, con la decisione di uno solo dei giudizi, non comporta la nullità della pronuncia adottata, ma rende improcedibile l’altro ricorso. Tale principio, ulteriormente consolidato da Sez. un. n. 15843 del 2009, trova fondamento nell’esigenza di garantire l’unità della decisione e la ragionevole durata del processo.
In applicazione dei suesposti principi, la Corte ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, cassando senza rinvio la sentenza impugnata, assorbita ogni altra questione. Le peculiari ragioni processuali e il consolidarsi in corso di causa dell’orientamento sulla questione controversa hanno giustificato la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
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Nota della Redazione
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