Motivazione avviso Tari sufficiente con superfici e tariffe indicate (Cass. civ. Sez. V n. 29259 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Tari, la verifica dell’adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento va condotta alla stregua della disciplina dettata dall’art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006. Ove la rettifica si fondi sulla variazione della superficie tassabile, della tariffa o della categoria, è sufficiente l’indicazione nell’atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, integrate con gli atti generali. Tali elementi sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini svolte. Il riscontro probatorio dei fatti posti a fondamento della pretesa impositiva attiene alla causa petendi e resta demandato alla successiva fase contenziosa, non integrando un vizio di motivazione.

Il Fatto

Il Comune di Milano ricorre per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva rigettato il proprio appello, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento. L’atto era stato emesso per il recupero a tassazione della Tari dovuta dalla contribuente per l’anno 2015.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva. La questione approda in Cassazione sul profilo della compiutezza motivazionale dell’atto impositivo e del corretto riparto tra requisiti di validità dell’atto e onere probatorio dell’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa processuale. Richiamando il principio delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916), afferma che, in ragione dell’ultrattività dell’indicazione della residenza e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, è valida la notificazione del ricorso eseguita nel domicilio eletto presso il difensore nominato per il primo grado quando la parte non si sia costituita nel giudizio di appello. Il ricorso è dunque ammissibile.

Nel merito, il motivo è fondato. La pronuncia impugnata confonde il profilo della motivazione dell’atto impositivo, quale requisito di validità dell’atto, con quello del riscontro probatorio dei fatti posti a fondamento della pretesa, riconducibile alla causa petendi. L’obbligo di motivazione è adempiuto mediante l’enunciazione del criterio su cui la pretesa si fonda, con le specificazioni necessarie a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e a delimitare le ragioni deducibili dall’Ufficio nella successiva fase contenziosa.

Con specifico riferimento alla Tarsu, la Corte richiama il principio già affermato (Cass., 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., 10 giugno 2024, n. 16096 in tema di Tia): la verifica dell’adeguatezza della motivazione va condotta in base all’art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006. Ove la rettifica dipenda dalla variazione della superficie o della tariffa o della categoria, è sufficiente l’indicazione del maggiore dato accertato, integrato dagli atti generali, senza necessità di esplicitare le fonti probatorie.

Il fondamento sta nella cd. polisistematicità del sistema tributario: l’obbligo di motivazione è modulato in ragione della specifica disciplina di ciascun tributo e della semplicità del procedimento logico di determinazione, che per la Tarsu si risolve nel prodotto tra tariffa e superficie tassata. Nella fattispecie l’avviso esponeva ogni utile indicazione su superfici imponibili, destinazioni d’uso e tariffe applicate, per di più desunte dalle dichiarazioni di parte, sicché la contestazione sul computo delle superfici non poteva refluire nel vizio di motivazione.

La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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