Inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 5 n. 10206 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per nullità ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, traducendosi in un “non motivo” per difetto di idoneità allo scopo. In tema di atti impositivi non sottoscritti, in difetto di disposizione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato. Infine, la cartella esattoriale emessa a seguito di liquidazione automatizzata ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 assolve l’obbligo motivazionale con il mero richiamo alle dichiarazioni rese dal contribuente, essendo questi già a conoscenza dei relativi presupposti.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2012, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione presentata. La contribuente proponeva opposizione dinanzi al giudice tributario, deducendo la nullità della cartella per mancata sottoscrizione da parte del titolare dell’ufficio impositore e per difetto di motivazione. L’opposizione veniva rigettata in entrambi i gradi di merito, con sentenza della Commissione Tributaria Regionale che riteneva, in particolare, irrilevante il vizio di sottoscrizione. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente lamentava la violazione di diverse disposizioni processuali, assumendo che il giudice di appello avesse erroneamente considerato utilizzabile la documentazione prodotta dall’ente impositore, nonostante la tardiva costituzione in giudizio, e avesse erroneamente negato rilevanza alla mancata sottoscrizione del ruolo. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, richiamando il principio per cui il motivo di ricorso deve tradursi in una critica effettiva della decisione impugnata. Nel caso di specie, la sentenza di secondo grado aveva fondato il rigetto non sulla documentazione prodotta, bensì sulla ritenuta irrilevanza della dedotta mancata sottoscrizione, sicché la censura, non confrontandosi con tale effettiva ragione della decisione, si risolveva in un “non motivo” ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c..
Quanto al profilo sostanziale, la Corte ha precisato che, in tema di mancata sottoscrizione di atti diversi dall’avviso di accertamento, opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo titolare del potere, in assenza di una disposizione che sancisca espressamente la nullità. Tale principio, già affermato per la cartella di pagamento, è estensibile alla mancata sottoscrizione di atti diversi dall’avviso di accertamento.
Il secondo motivo, relativo all’omesso esame sull’illegittimità dell’atto per difetto di motivazione, è stato parimenti dichiarato inammissibile per l’operatività della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito fossero diverse. La Corte ha comunque precisato, ad abundantiam, l’infondatezza della doglianza: la cartella esattoriale emessa a seguito di liquidazione automatizzata può essere motivata con il mero richiamo alla dichiarazione del contribuente, il quale è già a conoscenza dei dati in essa indicati. In conclusione, il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alla refusione delle spese processuali, oltre alla dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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