Travisamento della prova e notifica a mezzo posta nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 29258 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, ove dall’individuazione della data di notificazione dell’atto impositivo discendano decadenze o preclusioni a carico del notificante, opera la scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio: la notifica a mezzo posta si perfeziona, dal lato del notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficio postale. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ove il travisamento rifletta la lettura prospettata da una delle parti. La motivazione apparente, graficamente esistente ma inidonea a rendere percepibili le ragioni della decisione, resta denunciabile per violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Il Fatto

Il Comune ricorrente impugna in cassazione la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha accolto, per quanto di ragione, l’appello della società contribuente, riformando parzialmente la pronuncia di prime cure. Quest’ultima aveva disatteso le impugnazioni di due avvisi di accertamento relativi alla TARI dovuta per gli anni 2014 e 2015.

Per il periodo di imposta 2014 il giudice del gravame ha accolto l’eccezione di decadenza, rilevando che non risultava depositata documentazione a riprova della spedizione dell’avviso di accertamento. La società contribuente non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. La questione arriva davanti alla Corte per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente e per l’omesso esame della documentazione attestante la notifica.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorrente sosteneva che il decisum non rendesse comprensibile se il giudice di appello si riferisse alla mancata produzione dei documenti o alla loro inidoneità probatoria. Il motivo è destituito di fondamento: la pur sintetica esposizione rende evidente che la Corte di merito ha fatto riferimento a un omesso deposito della documentazione, non alla sua attitudine probatoria.

La Corte richiama quindi la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012, va interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa la mera insufficienza.

Passando al primo motivo, la Corte lo ritiene fondato. Il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dagli atti di notifica prodotti sin dal primo grado. La Corte premette che la Commissione tributaria provinciale, valutata la documentazione, aveva dato riscontro della notifica dell’avviso; e che lo stesso giudice del gravame aveva disatteso l’eccezione di tardiva produzione della documentazione, rimarcando che ogni documento tardivamente prodotto in primo grado confluisce nel fascicolo d’ufficio e può essere utilizzato in appello.

Richiamate le Sezioni Unite n. 5792 del 2024, la Corte rileva che il travisamento del contenuto oggettivo della prova riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti e va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Sussiste pertanto il denunciato omesso esame di fatto decisivo, correlato alla documentazione che dava conto della tempestiva notifica. La Corte afferma quindi il principio generale della scissione soggettiva del perfezionamento notificatorio, già riconosciuto dalla Corte cost. n. 75 del 2019 e n. 106 del 2011, applicabile ogni volta che dall’individuazione della data di notificazione discendano decadenze a carico del notificante. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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