Motivazione contraddittoria sulla disponibilità della droga in cantina accessibile (Cass. pen. Sez. IV n. 37249 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di illecita detenzione di sostanza stupefacente rinvenuta in un locale di pertinenza dell’abitazione accessibile a un numero indeterminato di persone, la motivazione della sentenza di condanna è affetta da vizio di illogicità quando riconduce la disponibilità della sostanza all’imputato sul solo presupposto dei suoi precedenti contatti con il mondo dello spaccio, senza escludere in modo convincente l’ascrivibilità del possesso a terzi. L’argomentazione che si limiti a richiamare la personalità del ricorrente e a distinguerla da quella dei congiunti, senza verificare l’effettiva accessibilità del luogo da parte di estranei, è apodittica e risulta ulteriormente contraddittoria ove lo stesso giudice abbia assolto l’imputato dal connesso reato di cessione. Ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per il capo sulla detenzione, mentre per il reato divenuto nel frattempo procedibile a querela l’intervenuta remissione di querela, debitamente accettata, impone l’annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
Il Fatto
Con sentenza del 26.11.2024 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva l’imputato dal reato di cessione di sostanza stupefacente per insussistenza del fatto e, rideterminata la pena, confermava la condanna per i restanti capi di rubrica, tra cui la detenzione illecita di marijuana rinvenuta nella cantina di pertinenza dell’abitazione e un furto aggravato.
Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’assenza di prove sulla attività di spaccio, l’accessibilità della cantina a un numero indeterminato di persone, l’intervenuta remissione di querela per il furto e, in subordine, l’insussistenza dell’aggravante contestata. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, concludeva per l’annullamento senza rinvio quanto al furto, estinto per remissione, e per l’annullamento con rinvio quanto alla detenzione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso fondato. Quanto al reato di furto, il Collegio non può che prendere atto della remissione di querela intervenuta ad opera della persona offesa e debitamente accettata dall’imputato. Poiché il reato è divenuto nelle more procedibile a querela, la sentenza impugnata è annullata senza rinvio per estinzione del reato in relazione a tale capo.
Il nucleo argomentativo riguarda la detenzione illecita. Il ricorrente aveva censurato la sentenza territoriale per aver ricondotto a sé la disponibilità della sostanza nonostante la cantina fosse accessibile a un numero indeterminato di persone e la porta del locale non fosse chiusa a chiave, circostanze confermate in sede di perquisizione.
La Corte di legittimità ritiene la censura fondata. La Corte territoriale, a fronte della doglianza dell’appellante, ha argomentato con riferimento esclusivo ai congiunti dell’imputato e ha poi ricondotto a quest’ultimo la disponibilità della sostanza sul presupposto che non fosse emerso che i due familiari avessero contatti con il mondo dello spaccio, come invece risultava per l’imputato.
Tale percorso è apodittico e, soprattutto, contraddittorio. La stessa Corte distrettuale aveva assolto l’imputato dal reato di cessione di sostanza stupefacente originariamente contestatogli: una pronuncia che svuota di consistenza il richiamo ai presunti contatti con l’ambiente dello spaccio, posto a fondamento della ritenuta disponibilità della sostanza detenuta.
Il vizio motivazionale così individuato impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale capo, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che dovrà rivalutare l’ascrivibilità della detenzione tenendo conto dell’effettiva accessibilità del locale da parte di terzi.
Nota della Redazione
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