Motivazione rafforzata e riforma della sentenza assolutoria (Cass. pen. Sez. IV n. 37247 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decisione del giudice di appello che comporti la totale riforma della sentenza di primo grado impone la dimostrazione dell’incompletezza, della non correttezza o dell’incoerenza delle relative argomentazioni, con rigorosa analisi critica e completa confutazione. In caso di condanna pronunciata in riforma di una sentenza assolutoria, sul medesimo materiale probatorio acquisito in primo grado, il giudice di secondo grado è tenuto a una motivazione rafforzata: non basta una diversa valutazione di pari o minore plausibilità, essendo necessari argomenti dirimenti, di forza persuasiva superiore, che rendano evidente l’errore della sentenza assolutoria e facciano cadere ogni ragionevole dubbio. Il canone dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, introdotto con la legge n. 46/2006 mediante modifica dell’art. 533 cod. proc. pen., presuppone che la condanna poggi sulla certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione si fonda sulla mera non certezza della stessa.
Il Fatto
Un imputato era stato assolto in primo grado, in sede di rito abbreviato, dal reato di furto di materiale di cantiere di proprietà di una società. Il Tribunale aveva ritenuto impossibile l’esatta identificazione dei beni asseritamente sottratti, trattandosi di materiali fungibili rinvenibili in qualsiasi deposito, e aveva ricondotto la disponibilità degli stessi, in capo all’imputato, alla sua posizione di lavoratore dipendente della medesima ditta.
La Corte di appello di Venezia, in riforma della pronuncia assolutoria, aveva dichiarato l’imputato responsabile del fatto. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’onere di motivazione rafforzata per non essere state valutate le circostanze di fatto emergenti dai documenti in atti. Il Procuratore generale, in requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento limitato al giudizio di comparazione e alle statuizioni civili, con rinvio, e per l’inammissibilità nel resto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio, enunciato da lungo tempo nella propria giurisprudenza (Sez. I n. 1381 del 16.12.1994), secondo cui la totale riforma della sentenza di primo grado impone al giudice di appello di raffrontare il proprio decisum, non solo con le censure dell’appellante, ma anche con il giudizio espresso dal primo giudice, che si compone della ricostruzione del fatto e della valutazione complessiva degli elementi probatori.
Nel prospettare ipotesi ricostruttive alternative, il giudice di secondo grado non può limitarsi a una mera possibilità, disancorata dalla realtà processuale, ma deve riferirsi a concreti elementi acquisiti, posti a fondamento di un iter logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a soluzioni divergenti.
Su tali basi, la giurisprudenza ha elaborato il concetto di motivazione rafforzata (Sez. VI n. 10130 del 20.01.2015; Sez. Un. n. 33748 del 12.07.2005), sviluppatosi alla luce dell’innovazione introdotta dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha modificato l’art. 533 cod. proc. pen. introducendo il canone dell’al di là di ogni ragionevole dubbio. In mancanza di elementi sopravvenuti, la valutazione peggiorativa compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio deve essere sorretta da argomenti dirimenti, tali da rendere evidente l’errore della sentenza assolutoria, la quale deve rivelarsi non più razionalmente sostenibile (Sez. VI n. 40159 del 03.11.2011).
Nel caso di specie, l’apparato motivazionale della sentenza impugnata non soddisfa tali requisiti. La Corte territoriale si è limitata a contrapporre una versione alternativa dei fatti, dando per scontato che i materiali fossero compiutamente identificati e valorizzando le dichiarazioni spontanee dell’imputato, senza tenere conto delle contrastanti dichiarazioni rese dallo stesso in giudizio e senza confrontarsi con le argomentazioni assolutorie del Tribunale.
L’accoglimento del motivo in punto di motivazione rafforzata rende ultroneo l’esame delle ulteriori censure, che restano assorbite. La sentenza è pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, demandando alla stessa anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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