Prescrizione del reato di ricettazione e computo della recidiva (Cass. pen. Sez. 7 n. 12154 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione del reato, il termine non può essere computato tenendo conto delle attenuanti, mentre deve tenersi conto della recidiva quando essa si configuri come circostanza aggravante ad effetto speciale, ancorché sia ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti nel giudizio di bilanciamento. L’art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude, infatti, l’incidenza del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. sulla determinazione della pena massima del reato. Il giudice di legittimità può valorizzare, quale elemento sintomatico del dolo, l’omessa o inattendibile indicazione della provenienza del bene ricevuto, trattandosi di circostanza che rivela una precisa volontà di occultamento, logicamente riconducibile a un acquisto in mala fede. La censura concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia esente da evidenti illogicità.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava dinanzi alla Corte di Cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che ne aveva confermato la responsabilità per il reato di ricettazione. La vicenda traeva origine dal possesso, da parte dell’imputato, di un titolo risultato oggetto di furto. L’imputato, sottrattosi all’esame dibattimentale, non aveva fornito alcuna spiegazione alternativa idonea a giustificare il possesso del bene. Avverso la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per cassazione articolato su tre motivi, concernenti rispettivamente la responsabilità, l’intervenuta prescrizione del reato e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. La Corte ha osservato come la motivazione impugnata avesse correttamente valorizzato le dichiarazioni rese dalla titolare della ditta coinvolta, quali riscontro obiettivo della deposizione testimoniale, sottolineando che l’omessa o inattendibile indicazione della provenienza del bene ricevuto costituisce elemento sintomatico del dolo, logicamente riconducibile a un acquisto in mala fede.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la dedotta prescrizione manifestamente infondata. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, ha precisato che ai fini della prescrizione non può tenersi conto delle attenuanti, quale quella di cui al comma quarto dell’art. 648 cod. pen., mentre deve tenersi conto della recidiva ove essa si configuri come circostanza aggravante ad effetto speciale, ancorché ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti nel giudizio di bilanciamento. L’art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude, infatti, l’incidenza del giudizio ex art. 69 cod. pen. sulla determinazione della pena massima del reato, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata dal ricorrente medesimo.

Il terzo motivo, concernente la mancata applicazione delle attenuanti generiche, è stato parimenti ritenuto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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