Opposizione al rigetto del patrocinio a spese dello Stato (Cass. pen. Sez. IV n. 37248 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di opposizione avverso i provvedimenti reiettivi dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rinvio operato dall’art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 al processo speciale per gli onorari di avvocato, disciplinato dall’art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che richiama il rito semplificato di cognizione oggi regolato dagli artt. 281-decies e ss. cod. proc. civ., non esclude che trovino applicazione le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, da coordinare, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale. Ne consegue che la competenza a provvedere sull’opposizione spetta al giudice penale, e precisamente al Tribunale o alla Corte d’appello cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto, diversamente dalle controversie sui compensi, ove prevale un interesse di natura patrimoniale. È quindi errata la declaratoria di inammissibilità fondata sull’assunta competenza del giudice civile.
Il Fatto
Il difensore del ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Catania, in data 12.06.2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso il 06.02.2023 dal Tribunale penale di Catania.
Il ricorrente censura il provvedimento sotto due profili: l’erronea affermazione dell’incompetenza del giudice penale in favore del giudice civile e la ritenuta tardività dell’opposizione, in realtà proposta nei termini di legge. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso fondato. La dichiarazione di inammissibilità risulta edificata su un’erronea individuazione del giudice competente: diversamente da quanto asserito dal Tribunale, la competenza spetta al giudice penale.
Il principio è già espresso dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nel provvedimento: nel procedimento di opposizione avverso i provvedimenti reiettivi dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rinvio dell’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 al rito speciale per gli onorari di avvocato non esclude l’applicazione delle previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, da coordinare, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali del processo penale principale (Sez. 4, n. 24410 del 24.06.2025, Rv. 288077).
Con specifico riferimento alla competenza interna, la Sezione ha già affermato che, ai sensi dell’art. 99 d.P.R. cit., essa spetta al Tribunale o alla Corte d’appello cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell’istanza, a differenza delle controversie sui compensi, dove prevale un interesse prevalentemente civilistico di natura patrimoniale. La ragione risiede nel fatto che il diritto in discussione si riverbera in primo luogo sull’effettivo esercizio della difesa nel processo penale (Sez. 4, n. 10908 del 05.11.2024).
Parimenti errata è la deduzione della tardività dell’opposizione, che trascura la data di notifica del provvedimento di rigetto, emergente sia dagli atti sia dalla stessa premessa del provvedimento impugnato, rispetto alla quale l’opposizione risulta tempestiva.
Consegue l’annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Catania.
Nota della Redazione
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